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La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Cosenza contro la delibera della Camera dei deputati del 1999 che aveva dichiarato insindacabili le opinioni espresse dall’on. Vittorio Sgarbi nel 1992 in una trasmissione televisiva, criticando la professionalità di un consulente tecnico del pubblico ministero nel processo per l’omicidio Ligato.
Di cosa si tratta
L’on. Vittorio Sgarbi era imputato di diffamazione aggravata davanti al Tribunale di Cosenza per commenti espressi nel 1992 durante la trasmissione televisiva «Sgarbi quotidiani», nei quali aveva messo in discussione la professionalità e la competenza dell’ing. Vincenzo Mancino, consulente tecnico del PM nel processo per l’omicidio Ligato. La Camera dei deputati il 9 novembre 1999 aveva dichiarato insindacabili quelle dichiarazioni come «critica tutta politica» della conduzione dell’accusa.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Cosenza sosteneva che la delibera parlamentare avesse esteso la prerogativa dell’art. 68, primo comma, Cost. a comportamenti non strettamente funzionali all’esercizio delle attribuzioni parlamentari, determinando una menomazione delle attribuzioni costituzionali dell’autorità giudiziaria.
La decisione della Corte
In questa fase la Corte si limita a dichiarare ammissibile il conflitto, verificando i requisiti soggettivi (il Tribunale di Cosenza è potere dello Stato; la Camera ha dichiarato definitivamente la propria volontà) e oggettivi (sussiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla Corte). Non viene ancora esaminato il merito — se la delibera fosse corretta o meno — che sarà oggetto di separato giudizio.
Il principio
Nella fase di ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri, la Corte verifica solo la sussistenza dei requisiti soggettivi (entrambe le parti devono essere «poteri dello Stato» in grado di dichiarare definitivamente la propria volontà) e oggettivi (deve esistere la materia di un conflitto, cioè una deliberazione di un potere che incide sulle attribuzioni di un altro). Il merito viene esaminato solo nel giudizio successivo.
Domande e risposte
Qual è la differenza tra la fase di ammissibilità e il giudizio nel merito del conflitto?
Nella fase di ammissibilità (art. 37, commi 3-4, della legge n. 87/1953) la Corte verifica solo se esiste in astratto la materia di un conflitto, senza contraddittorio tra le parti. Nel giudizio di merito si esamina invece se il potere ricorrente abbia effettivamente subito una lesione delle proprie attribuzioni costituzionali e se la delibera del potere resistente fosse legittima.
Quando le dichiarazioni di un parlamentare in tv sono insindacabili?
Solo se esiste un «nesso funzionale» con atti tipici del mandato parlamentare (discorsi in aula, interrogazioni, documenti parlamentari). La mera connessione con temi politici non è sufficiente.
Il Tribunale di Cosenza aveva già sollevato un precedente conflitto sullo stesso caso?
Sì, ma quel primo conflitto era stato dichiarato improcedibile per tardività del deposito. Il presente conflitto era formalmente diverso, riguardando un diverso procedimento penale e una diversa parte offesa (l’ing. Mancino), sebbene si riferisse alla stessa delibera parlamentare.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — insindacabilità delle opinioni parlamentari, oggetto della delibera Camera in contestazione
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