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La Corte dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 63, 66 e 274 del TUEL che non prevedevano tra le cause di incompatibilità del sindaco la qualità di primario ospedaliero dell’Azienda USL locale. La norma abrogativa della precedente incompatibilità non viola la delega né i principi di eguaglianza e buon andamento.
Di cosa si tratta
Due elettori del Comune di Forlì avevano promosso azione popolare per la decadenza del sindaco Franco Rusticali, eletto nel 1999 mentre era primario ospedaliero dell’Azienda USL di Forlì. La legge n. 154/1981 prevedeva tale incompatibilità, ma era stata abrogata dal d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), il cui art. 274, comma 1, lett. l, non aveva mantenuto quella causa di incompatibilità tra le nuove disposizioni degli artt. 63 e 66.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Forlì e il Tribunale di Macerata (in un caso analogo) hanno sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 63, 66, 274 e 275 del d.lgs. n. 267/2000, in riferimento agli artt. 3, 76 e 97 della Costituzione. In particolare, l’art. 274 (norma abrogativa) era accusato di eccesso di delega rispetto alla legge n. 59/1997, che avrebbe imposto di mantenere le incompatibilità preesistenti.
La decisione della Corte
La Corte dichiara non fondate le questioni sugli artt. 63, 66 e 274 del TUEL. La delega autorizzava il Governo a riordinare la materia, non solo a trasferire meccanicamente le norme preesistenti; la scelta di non riprodurre la causa di incompatibilità del primario non è irragionevole. Il primario di un’Azienda USL non è più equiparabile al primario della vecchia unità sanitaria locale che era organo dell’ente locale stesso. Viene dichiarata inammissibile la questione sull’art. 275 per mancanza di motivazione.
Il principio
Il legislatore delegato, nell’ambito di una delega di riordino, ha discrezionalità nel valutare se mantenere o eliminare cause di incompatibilità preesistenti, purché la scelta sia ragionevole e non contrasti con i principi direttivi della delega. L’evoluzione organizzativa della sanità pubblica (da unità sanitarie locali ad aziende autonome) può giustificare la diversa disciplina.
Domande e risposte
Perché il primario ospedaliero non è più incompatibile con la carica di sindaco?
Perché le Aziende USL, a differenza delle vecchie unità sanitarie locali, sono enti autonomi con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale, distinti dagli enti locali. Il legame organizzativo tra primario e comune che giustificava l’incompatibilità è venuto meno.
L’azione popolare per la decadenza degli amministratori locali ha termini di decadenza?
Secondo il Tribunale di Forlì, l’azione popolare autonoma proposta direttamente al tribunale civile non è soggetta al termine di trenta giorni previsto dall’art. 82 del d.P.R. n. 570/1960 (che si applica all’impugnazione della delibera del Consiglio comunale), bensì solo ai termini che disciplinano lo svolgimento del giudizio una volta promosso.
Il TUEL è ancora in vigore?
Sì, il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) è tutt’ora in vigore come corpus normativo fondamentale per comuni, province e città metropolitane, con numerose modifiche successive.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, invocato per la disparità rispetto ad altri dipendenti pubblici
- Art. 76 della Costituzione — eccesso di delega, principale parametro della questione
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento della pubblica amministrazione, parametro ulteriore
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