Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato per la terza volta dal Tribunale di Pesaro contro la delibera della Camera dei deputati del 1997 che aveva dichiarato insindacabili le opinioni del deputato Gaspare Nuccio. Un conflitto tra poteri non può essere riproposto indefinitamente: la certezza dei rapporti istituzionali lo impedisce.
Di cosa si tratta
Il deputato Gaspare Nuccio era imputato davanti al Tribunale di Pesaro per il reato di rivelazione di segreti (art. 326 c.p.), per avere divulgato liste di iscritti a logge massoniche oggetto di inchiesta parlamentare. La Camera aveva dichiarato insindacabili le sue opinioni ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione. Il Tribunale di Pesaro aveva già sollevato il conflitto due volte: la prima era stata dichiarata improcedibile per tardività (sent. n. 274/1998), la seconda inammissibile per mancata specificazione dell’oggetto (sent. n. 31/2002). Il Tribunale proponeva ora il conflitto per la terza volta.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Pesaro sosteneva che il mancato rispetto di un termine di decadenza non impedisse la riproponibilità illimitata del conflitto. A giudizio del ricorrente, la delibera parlamentare violava il principio di uguaglianza dei cittadini, poiché la prerogativa dell’art. 68 Cost. non può applicarsi alla rivelazione di atti riservati, non configurabile come reato di opinione.
La decisione della Corte
La Corte dichiara inammissibile il conflitto. Richiamando la sentenza n. 116/2003, afferma che le finalità e la particolarità dell’oggetto del conflitto di attribuzione tra poteri fanno emergere l’esigenza costituzionale che il giudizio, una volta instaurato, sia concluso in termini certi. Non è ammissibile mantenere indefinitamente in sede processuale una situazione di conflittualità tra poteri, protraendo ad libitum il ristabilimento della certezza e definitività dei rapporti istituzionali.
Il principio
Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato non può essere riproposto all’infinito. Una volta che la Corte si sia pronunciata — anche solo in termini processuali — la definitività dei rapporti istituzionali esige che il contrasto sia risolto. La certezza giuridica nei rapporti tra poteri è un valore di rango costituzionale.
Domande e risposte
Un tribunale può risollevare un conflitto tra poteri già dichiarato inammissibile?
No, secondo questa sentenza. La Corte ha affermato che la riproponibilità illimitata del conflitto contrasta con l’esigenza costituzionale di certezza e definitività dei rapporti tra poteri dello Stato.
Qual è il fondamento costituzionale della prerogativa di insindacabilità parlamentare?
L’art. 68, primo comma, della Costituzione stabilisce che i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.
Perché il conflitto era stato già dichiarato inammissibile in passato?
La prima volta (sent. n. 274/1998) per tardività nel deposito del ricorso. La seconda volta (sent. n. 31/2002) per mancata precisazione dell’oggetto della pretesa che il Tribunale intendeva far valere.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — insindacabilità delle opinioni parlamentari, oggetto della delibera Camera contestata
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.