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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara incostituzionale il trasferimento della competenza a convertire le pene pecuniarie dal magistrato di sorveglianza al giudice dell’esecuzione, operato dal d.lgs. n. 113/2002. Il Governo aveva ecceduto i limiti della delega, introducendo una modifica radicale delle regole di competenza in materia penale coperta da riserva assoluta di legge.

Di cosa si tratta

Quando un condannato non paga la pena pecuniaria, il giudice può convertirla in una pena diversa (lavoro sostitutivo o libertà controllata). Prima del 2002, questa competenza spettava al magistrato di sorveglianza. Il d.lgs. n. 113/2002, emanato nell’ambito di una delega per il riordino delle norme sulle spese di giustizia, aveva invece attribuito questa competenza al giudice dell’esecuzione, stravolgendo le regole processuali preesistenti.

La questione di legittimità costituzionale

Il GIP del Tribunale di Verona, con due ordinanze di identico contenuto, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 237, 238 e 299 del d.lgs. n. 113/2002, in riferimento all’art. 76 della Costituzione (eccesso di delega), nonché degli artt. 97 e 111 Cost. La delega contenuta nell’art. 7 della legge n. 50/1999 riguardava le «spese di giustizia», non le pene pecuniarie e le relative regole processuali di competenza.

La decisione della Corte

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 237, 238 e 299 (nella parte in cui abroga l’art. 660 c.p.p.) del d.lgs. n. 113/2002. In materia coperta da riserva assoluta di legge (art. 25 Cost.), la delega non può essere desunta da una mera «connessione» con l’oggetto indicato. Vengono dichiarate inammissibili le questioni relative agli artt. 235, 236 del medesimo decreto e all’art. 239 del d.P.R. n. 114/2002 (norma di rango regolamentare, sottratta al sindacato della Corte).

Il principio

In materia penale, coperta da riserva assoluta di legge, il legislatore delegato non può modificare radicalmente le regole di competenza del giudice basandosi su una mera «comunanza» o connessione con la materia delegata. L’esistenza della delega deve risultare in modo espresso e specifico, non può essere ricavata per estensione analogica.

Domande e risposte

Chi ha la competenza per convertire la pena pecuniaria dopo questa sentenza?

Tornando alla disciplina previgente, la competenza è del magistrato di sorveglianza (art. 660 c.p.p., ripristinato per effetto della declaratoria di incostituzionalità della norma abrogativa).

Qual è il limite della delega legislativa in materia penale?

In materia coperta da riserva assoluta di legge, il legislatore delegato non può neppure introdurre innovazioni implicite o connesse. L’oggetto della delega deve essere definito in modo specifico e non può essere ampliato per analogia o per «connessione di materia».

Cosa succede ai procedimenti avviati davanti al giudice dell’esecuzione?

La declaratoria di incostituzionalità opera retroattivamente sui rapporti non ancora definitivamente esauriti, restituendo la competenza al magistrato di sorveglianza.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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