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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara incostituzionale l’art. 159, commi 2, 3 e 4, del d.lgs. n. 267/2000 nella parte in cui consente agli enti locali di opporre l’impignorabilità delle proprie somme senza che sia rispettato l’ordine cronologico dei pagamenti. La norma discriminava irragionevolmente i creditori degli enti locali rispetto a quelli delle aziende sanitarie.

Di cosa si tratta

Quando un creditore vuole pignorare somme di danaro di un comune, il comune può opporsi sostenendo che quelle somme sono destinate a funzioni essenziali (stipendi, servizi minimi). L’art. 159 del Testo unico degli enti locali permetteva ai comuni di bloccare il pignoramento presentando semplicemente una delibera semestrale, senza dover dimostrare di aver pagato i propri debiti in ordine cronologico. Per le aziende sanitarie, invece, esisteva un vincolo più rigoroso: l’impignorabilità cadeva se l’ente aveva effettuato pagamenti «preferenziali» violando l’ordine cronologico delle fatture.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Messina, nel corso di un procedimento esecutivo contro il Comune di Messina, ha sollevato la questione in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione. La norma impugnata era l’art. 159, commi 2, 3 e 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che riproduceva il contenuto dell’art. 113 del d.lgs. n. 77/1995, già dichiarato incostituzionale dalla sentenza n. 69 del 1998.

La decisione della Corte

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 159, commi 2, 3 e 4, del TUEL nella parte in cui non prevede che l’impignorabilità non operi qualora, dopo la delibera semestrale e la sua notifica al tesoriere, siano stati emessi mandati di pagamento in violazione dell’ordine cronologico delle fatture. Viene assorbita la questione relativa alla rilevabilità d’ufficio della nullità del processo esecutivo, dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza nel caso concreto.

Il principio

Un ente locale non può beneficiare della protezione dall’esecuzione forzata se, nel frattempo, ha effettuato pagamenti in modo disordinato, privilegiando alcuni creditori su altri senza rispettare l’ordine di arrivo delle fatture. Il regime di impignorabilità deve essere condizionato al rispetto della par condicio creditorum.

Domande e risposte

Un comune può sempre bloccare un pignoramento richiamando la delibera semestrale?

No. Dopo questa sentenza, l’impignorabilità delle somme destinate a funzioni essenziali non opera se, successivamente alla delibera, il comune ha emesso mandati di pagamento senza rispettare l’ordine cronologico delle fatture pervenute.

Perché la norma era discriminatoria?

Perché le aziende sanitarie erano già soggette al vincolo dell’ordine cronologico (introdotto dalla sentenza n. 285/1995 e poi n. 69/1998), mentre gli enti locali potevano opporre l’impignorabilità senza tale condizione. Situazioni sostanzialmente analoghe venivano trattate in modo diverso senza alcuna giustificazione.

Cosa cambia per i creditori degli enti locali?

I creditori possono ora dimostrare che l’ente debitore ha violato l’ordine cronologico dei pagamenti per fare cadere lo scudo dell’impignorabilità e procedere all’esecuzione forzata sulle somme depositate presso il tesoriere.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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