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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 2, comma 1-bis, del d.l. 463/1983 conv. l. 638/1983: non è irragionevole che l’omesso versamento delle ritenute previdenziali da parte del datore di lavoro continui ad essere un reato, anche dopo che il reato analogo per le ritenute tributarie è stato abrogato dal d.lgs. 74/2000.
Di cosa si tratta
Il datore di lavoro che trattiene dalla retribuzione dei dipendenti le ritenute previdenziali (contributi INPS) ma poi non le versa all’ente previdenziale commette un reato. Il d.lgs. 74/2000 aveva invece depenalizzato il reato analogo per le ritenute fiscali (l’omessa trasmissione delle ritenute d’acconto). Il Tribunale di Reggio Emilia aveva dubitato della ragionevolezza di questa diversità di trattamento.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Reggio Emilia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1-bis, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge n. 638/1983, in riferimento all’art. 3, comma 1, della Costituzione, sostenendo che fosse irragionevole mantenere la sanzione penale per l’omesso versamento previdenziale, dopo la depenalizzazione di quello tributario.
La decisione della Corte
La questione è dichiarata manifestamente infondata. Il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e quello di omesso versamento delle ritenute tributarie non sono omologhi: tutelano interessi diversi, disciplinati da precetti costituzionali diversi (artt. 38 e 53 Cost.). Il mancato versamento dei contributi previdenziali mette a rischio la tutela previdenziale dei lavoratori, interesse coperto dagli artt. 1, 4, 35 e 38 della Costituzione. Il legislatore può scegliere diversi sistemi sanzionatori per obblighi differenti.
Il principio
Le scelte sanzionatorie del legislatore in materia penale sono sindacabili dalla Corte solo in caso di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà. La diversità di trattamento tra omesso versamento di ritenute previdenziali (penalmente rilevante) e omesso versamento di ritenute fiscali (depenalizzato) non è irragionevole, poiché i due obblighi tutelano interessi giuridici distinti e di diverso rango costituzionale.
Domande e risposte
Qual è la condotta punita dall’art. 2, comma 1-bis, del d.l. 463/1983?
Il datore di lavoro che omette di versare all’INPS (o ad altri enti previdenziali) le ritenute previdenziali trattenute sulle retribuzioni dei dipendenti (cioè i contributi trattenuti ai lavoratori), entro il termine previsto, commette il reato. La soglia di punibilità è fissata per importi superiori a euro 10.000 per ciascun periodo d’imposta.
Perché il reato tributario analogo è stato depenalizzato?
Il d.lgs. 74/2000 ha riformato il sistema dei reati tributari, abrogando alcune fattispecie minori (come l’omessa trasmissione delle ritenute d’acconto) e mantenendo solo i reati ritenuti più gravi. L’omesso versamento delle ritenute tributarie non è stato considerato sufficientemente grave da giustificare la sanzione penale nel nuovo sistema.
Come può difendersi il datore di lavoro imputato?
La giurisprudenza ha riconosciuto come esimenti alcune cause di forza maggiore o stato di necessità economica grave. Il pagamento tardivo può rilevare ai fini della attenuazione della pena o della sospensione condizionale, ma non estingue il reato già perfezionato.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.