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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte accoglie il conflitto di attribuzione della Provincia autonoma di Trento: non spettava allo Stato vincolare le Province autonome, nell’erogazione degli assegni di maternità e per il nucleo familiare, al rispetto dei «relativi regolamenti attuativi» statali. L’art. 23 del D.M. n. 452/2000 è annullato limitatamente a quella parte.

Di cosa si tratta

Il D.M. del Ministero per la solidarietà sociale del 21 dicembre 2000 stabiliva che le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell’erogare gli assegni di maternità e per il nucleo familiare previsti dagli artt. 65 e 66 della legge n. 448/1998, dovessero rispettare non solo le disposizioni di legge, ma anche i «relativi regolamenti attuativi» statali. La Provincia di Trento contestava che un regolamento ministeriale potesse comprimere la propria autonomia costituzionalmente garantita.

La questione di legittimità costituzionale

Tipo: conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Ricorrente: Provincia autonoma di Trento. Oggetto: art. 23 del D.M. 21 dicembre 2000, n. 452, nella parte in cui vincola le Province autonome al rispetto dei regolamenti attuativi statali. Parametri: Statuto di autonomia del Trentino-Alto Adige e norme costituzionali sulle competenze provinciali.

La decisione della Corte

La Corte dichiara che non spettava allo Stato vincolare le Province autonome al rispetto dei regolamenti attuativi e annulla l’art. 23 del D.M. n. 452/2000 limitatamente alle parole «e dai relativi regolamenti attuativi». Le Province autonome devono rispettare i livelli di accesso fissati dalla legge, non quelli eventualmente più restrittivi stabiliti da un decreto ministeriale.

Il principio

Nelle materie di competenza provinciale garantita dallo Statuto speciale, un regolamento statale non può introdurre vincoli aggiuntivi rispetto a quelli posti dalla legge; il principio di autonomia delle Province autonome impedisce allo Stato di disciplinare in via regolamentare il modo in cui esse gestiscono le prestazioni sociali di propria competenza.

Domande e risposte

Cosa sono gli assegni di maternità e per il nucleo familiare?

Sono prestazioni assistenziali previste dagli artt. 65 e 66 della legge n. 448/1998: l’assegno di maternità spetta alle madri prive di adeguata copertura previdenziale alla nascita di un figlio; l’assegno per il nucleo familiare è concesso ai nuclei con almeno tre figli minori in condizioni economiche svantaggiate.

Le Province autonome possono fissare requisiti di accesso più generosi di quelli statali?

Sì: possono fissare livelli di prestazione più favorevoli, purché non contrastino con le disposizioni di legge dello Stato. Non possono però essere vincolate a standard più restrittivi fissati da regolamenti ministeriali.

Quale differenza c’è tra legge e regolamento nella scala delle fonti?

La legge è fonte primaria e può imporre obblighi alle Regioni e Province autonome nei limiti costituzionali; il regolamento è fonte secondaria e non può comprimere competenze che la Costituzione o lo Statuto speciale riservano alle autonomie territoriali.

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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