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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara inammissibile il conflitto proposto dalla Provincia autonoma di Trento e pronuncia sul ricorso della Regione Emilia-Romagna relativo al decreto ministeriale che designava i siti di importanza comunitaria (SIC) e le zone di protezione speciale (ZPS) in attuazione delle direttive europee «habitat» e «uccelli».

Di cosa si tratta

Il Ministro dell’ambiente aveva emanato nel 2000 il decreto che fissava l’elenco dei siti da inserire nella rete ecologica europea Natura 2000, individuando i confini dei SIC e delle ZPS sul territorio italiano. Sia la Provincia di Trento sia la Regione Emilia-Romagna contestavano di essere state escluse dal procedimento di definizione di quei perimetri, lamentando una lesione delle proprie competenze costituzionali in materia di tutela del territorio.

La questione di legittimità costituzionale

Tipo: conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Ricorrenti: Provincia autonoma di Trento (r.o. n. 28/2000) e Regione Emilia-Romagna (r.o. n. 29/2000), nei confronti dello Stato. Oggetto: decreto del Ministro dell’ambiente del 3 aprile 2000 e sua trasmissione alla Commissione europea. Parametri: disposizioni dello Statuto speciale di autonomia per il Trentino-Alto Adige e norme costituzionali sulle competenze regionali.

La decisione della Corte

La Corte dichiara inammissibile il conflitto della Provincia autonoma di Trento, per ragioni processuali legate alla mancanza dei presupposti del conflitto. Nella stessa pronuncia si pronuncia sul merito del conflitto proposto dalla Regione Emilia-Romagna, affermando principi rilevanti sull’obbligo di collaborazione tra Stato e Regioni nell’individuazione dei siti Natura 2000.

Il principio

L’individuazione dei siti di importanza comunitaria richiede una leale collaborazione tra Stato e Regioni; il Ministero dell’ambiente non può procedere unilateralmente alla perimetrazione di siti ricadenti nel territorio regionale senza coinvolgere le autorità regionali nei procedimenti di designazione.

Domande e risposte

Cos’è la rete Natura 2000?

È la rete ecologica europea istituita dalla direttiva «habitat» 92/43/CE, composta da zone di protezione speciale (ZPS) e siti di importanza comunitaria (SIC). Gli Stati membri devono designare i siti e assicurarne la conservazione.

Perché le Regioni possono contestare i decreti di designazione?

Perché la gestione del territorio e la tutela dell’ambiente rientrano nelle materie di competenza concorrente o esclusiva delle Regioni; lo Stato deve coinvolgerle nelle decisioni che incidono sui loro territori.

La direttiva habitat limita le attività antropiche nei SIC?

Sì: i piani e i progetti che possono incidere significativamente su un sito Natura 2000 sono soggetti a valutazione di incidenza (VINCA), procedura che verifica la compatibilità con gli obiettivi di conservazione del sito.

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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