Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 6 della legge 392/1978: non è incostituzionale escludere la successione automatica nel contratto di locazione in favore del convivente more uxorio al termine della convivenza, quando non vi siano figli comuni. La convivenza senza prole è una situazione giuridicamente diversa dalla coniugia e dalla convivenza con figli.
Di cosa si tratta
In caso di separazione dei coniugi o di cessazione della convivenza con prole, il coniuge che rimane nell’appartamento o il convivente con figli comuni succede nel contratto di locazione. Il Tribunale di Roma aveva chiesto se tale successione non dovesse estendersi anche al convivente more uxorio che rimane nell’appartamento quando la convivenza cessa senza che vi siano figli comuni.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la successione nel contratto di locazione in favore del convivente more uxorio rimasto nell’immobile al termine della convivenza, anche in mancanza di prole comune.
La decisione della Corte
La questione è dichiarata manifestamente infondata. La convivenza more uxorio, basata sull’affectio quotidiana liberamente revocabile in ogni momento, presenta caratteristiche profondamente diverse sia dal rapporto coniugale sia dalla convivenza con prole comune. Le situazioni sono disomogenee e non impongono una parificazione di trattamento. Non è irragionevole che la tutela del diritto all’abitazione sia modulata in modo differente a seconda della presenza o meno di figli.
Il principio
L’art. 3 Cost. vieta differenze di trattamento tra situazioni identiche o assimilabili, ma non impone al legislatore di equiparare situazioni strutturalmente diverse. La convivenza more uxorio senza figli, per la sua natura intrinsecamente revocabile, è diversa sia dal matrimonio sia dalla convivenza con prole; il legislatore può legittimamente differenziarne il trattamento.
Domande e risposte
Cosa prevede l’art. 6 della legge 392/1978 sulla successione nel contratto?
L’art. 6 della «legge sull’equo canone» prevede che, in caso di morte del conduttore, il coniuge, i figli conviventi, i parenti conviventi, e chi viveva stabilmente con il conduttore succedano nel contratto di locazione. In caso di separazione coniugale, il coniuge che rimane nell’alloggio subentra nel contratto.
Perché la convivenza senza figli è trattata diversamente dalla convivenza con figli?
Perché la presenza di figli crea un interesse fondamentale alla continuità dell’abitazione che la Corte ha già ritenuto meritevole di tutela rafforzata (sentenza n. 404/1988). In assenza di figli, la cessazione della convivenza è una scelta libera e revocabile, senza un nucleo familiare da tutelare.
La questione era già stata sollevata in precedenza?
Sì: lo stesso Tribunale di Roma aveva già sollevato la stessa questione nello stesso giudizio, e la Corte l’aveva dichiarata manifestamente inammissibile (ord. n. 61/2002) per carente descrizione della fattispecie. Questa seconda ordinanza integrava la motivazione.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.