Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte dichiara non fondata la questione sull’assenza di un termine massimo di durata della sospensione cautelare del magistrato. Il termine quinquennale previsto dall’art. 9 legge n. 19/1990 non si applica alla misura cautelare della sospensione dalle funzioni disposta ai sensi dell’art. 31 del r.d.lgs. n. 511/1946 quando la misura è adottata con ponderata valutazione del fumus.
Di cosa si tratta
La Sezione disciplinare del CSM si interrogava sulla legittimità costituzionale di norme che, nel loro combinato disposto, sembravano non prevedere alcun termine massimo per la sospensione cautelare dalle funzioni di un magistrato rinviato a giudizio per reati gravi. Un magistrato sospeso da anni chiedeva di essere reintegrato, richiamando il termine quinquennale valido per gli altri pubblici dipendenti.
La questione di legittimità costituzionale
Norme impugnate: art. 9, comma 2, legge n. 19/1990 e art. 31 r.d.lgs. n. 511/1946, nella parte in cui non prevedono un termine massimo per la sospensione cautelare del magistrato ordinario sottoposto a procedimento penale. Parametro: art. 3 della Costituzione. Rimettente: Sezione disciplinare del CSM.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la questione non fondata. Richiamando le sentenze nn. 447/1995, 206/1999 e 454/2000, afferma che la misura cautelare disposta con ponderata valutazione del fumus del reato si sottrae al termine di decadenza quinquennale. Il termine di cinque anni è una clausola di garanzia, ma opera in un contesto diverso da quello in cui la sospensione è fondata su una delibazione sostanziale della gravità dei fatti.
Il principio
La sospensione cautelare del magistrato fondata su una ponderata valutazione della consistenza e serieta` dei fatti contestati nel procedimento penale non è soggetta al termine quinquennale previsto per la generica «sospensione a causa del procedimento penale»; il diverso trattamento rispetto agli altri pubblici dipendenti è giustificato dalla peculiare posizione del magistrato nell’ordinamento.
Domande e risposte
A cosa serve la sospensione cautelare del magistrato?
Serve a tutelare l’immagine di imparzialità e il buon andamento della giustizia nelle more del procedimento penale; è distinta dalla sanzione disciplinare e non presuppone l’accertamento definitivo della responsabilità.
Il termine quinquennale è applicabile ad altri pubblici dipendenti?
Sì: l’art. 9, comma 2, legge n. 19/1990, come interpretato dalla Corte nella sentenza n. 145/2002, prevede un termine quinquennale come clausola di garanzia di portata generale per la sospensione cautelare dal servizio dei pubblici dipendenti a causa di procedimento penale.
Dopo la condanna di primo grado il magistrato viene destituito?
La destituzione consegue di diritto alla condanna definitiva per determinati reati gravi; la sospensione cautelare può proseguire nelle more del giudizio d’appello e di cassazione.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza del trattamento normativo
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.