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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara non fondata la questione sull’assenza di un termine massimo di durata della sospensione cautelare del magistrato. Il termine quinquennale previsto dall’art. 9 legge n. 19/1990 non si applica alla misura cautelare della sospensione dalle funzioni disposta ai sensi dell’art. 31 del r.d.lgs. n. 511/1946 quando la misura è adottata con ponderata valutazione del fumus.

Di cosa si tratta

La Sezione disciplinare del CSM si interrogava sulla legittimità costituzionale di norme che, nel loro combinato disposto, sembravano non prevedere alcun termine massimo per la sospensione cautelare dalle funzioni di un magistrato rinviato a giudizio per reati gravi. Un magistrato sospeso da anni chiedeva di essere reintegrato, richiamando il termine quinquennale valido per gli altri pubblici dipendenti.

La questione di legittimità costituzionale

Norme impugnate: art. 9, comma 2, legge n. 19/1990 e art. 31 r.d.lgs. n. 511/1946, nella parte in cui non prevedono un termine massimo per la sospensione cautelare del magistrato ordinario sottoposto a procedimento penale. Parametro: art. 3 della Costituzione. Rimettente: Sezione disciplinare del CSM.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la questione non fondata. Richiamando le sentenze nn. 447/1995, 206/1999 e 454/2000, afferma che la misura cautelare disposta con ponderata valutazione del fumus del reato si sottrae al termine di decadenza quinquennale. Il termine di cinque anni è una clausola di garanzia, ma opera in un contesto diverso da quello in cui la sospensione è fondata su una delibazione sostanziale della gravità dei fatti.

Il principio

La sospensione cautelare del magistrato fondata su una ponderata valutazione della consistenza e serieta` dei fatti contestati nel procedimento penale non è soggetta al termine quinquennale previsto per la generica «sospensione a causa del procedimento penale»; il diverso trattamento rispetto agli altri pubblici dipendenti è giustificato dalla peculiare posizione del magistrato nell’ordinamento.

Domande e risposte

A cosa serve la sospensione cautelare del magistrato?

Serve a tutelare l’immagine di imparzialità e il buon andamento della giustizia nelle more del procedimento penale; è distinta dalla sanzione disciplinare e non presuppone l’accertamento definitivo della responsabilità.

Il termine quinquennale è applicabile ad altri pubblici dipendenti?

Sì: l’art. 9, comma 2, legge n. 19/1990, come interpretato dalla Corte nella sentenza n. 145/2002, prevede un termine quinquennale come clausola di garanzia di portata generale per la sospensione cautelare dal servizio dei pubblici dipendenti a causa di procedimento penale.

Dopo la condanna di primo grado il magistrato viene destituito?

La destituzione consegue di diritto alla condanna definitiva per determinati reati gravi; la sospensione cautelare può proseguire nelle more del giudizio d’appello e di cassazione.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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