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La Corte dichiara non fondata la questione sull’art. 32 del r.d. 1165/1938: la procedura monitoria speciale (decreto di ingiunzione e sfratto cumulativi) per gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica morosi non viola gli artt. 3 e 24 della Costituzione, anche alla luce dell’innalzamento del termine di opposizione a quaranta giorni.
Di cosa si tratta
Gli istituti di edilizia residenziale pubblica (come l’ACER di Modena) possono ricorrere a una procedura speciale per recuperare i canoni non pagati dagli assegnatari morosi: il giudice emette un decreto che cumula l’ingiunzione al pagamento entro un termine con lo sfratto in caso di inadempimento. L’assegnatario può proporre opposizione. Il Tribunale di Modena aveva dubitato che tale procedura fosse meno garantista di quella ordinaria per i conduttori privati.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Modena ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 32 del r.d. 28 aprile 1938, n. 1165 (T.U. edilizia popolare), in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, sostenendo che la procedura monitoria speciale assoggettasse gli assegnatari a una disciplina processuale deteriore rispetto ai conduttori privati.
La decisione della Corte
La questione è dichiarata non fondata. La Corte conferma il proprio orientamento consolidato: la peculiarità della locazione di edilizia residenziale pubblica giustifica una disciplina processuale differenziata. La procedura monitoria speciale (emissione inaudita altera parte, poi opposizione) è strutturalmente diversa da quella per convalida (contraddittorio anticipato), ma questa diversità è fisiologica e non discriminatoria. Il termine di quaranta giorni per l’opposizione (risultante dall’adeguamento giurisprudenziale) garantisce adeguatamente i diritti difensivi dell’assegnatario.
Il principio
Il legislatore può prevedere procedimenti processuali differenziati per la tutela degli enti gestori dell’edilizia residenziale pubblica di fronte alla morosità degli assegnatari, senza che ciò violi i principi di uguaglianza e di difesa. La specialità del rapporto di locazione di alloggi di edilizia pubblica giustifica un trattamento processuale peculiare.
Domande e risposte
Come funziona la procedura speciale dell’art. 32 r.d. 1165/1938?
L’istituto di edilizia pubblica ricorre al giudice, che emette un decreto contenente sia l’ingiunzione a pagare entro il termine (ora quaranta giorni), sia lo sfratto in caso di inadempimento. Il decreto viene notificato all’assegnatario, che può proporre opposizione tramite avvocato. Se paga nei quaranta giorni, evita lo sfratto.
Qual è la differenza con il conduttore privato?
Il conduttore privato, di fronte allo sfratto per morosità, viene citato in giudizio dal locatore per la convalida; può opporsi personalmente (senza avvocato) nella prima udienza; può sanare la morosità con il «termine di grazia» (art. 55 l. 392/1978). L’assegnatario di edilizia pubblica, invece, è destinatario di un decreto emesso inaudita altera parte e deve proporre opposizione tramite avvocato, ma la legge 392/1978 non si applica all’edilizia pubblica.
La Corte aveva già esaminato questa norma in passato?
Sì: le sentenze n. 159/1969 e n. 419/1991 avevano già esaminato e ritenuto non fondate questioni analoghe, pur con un monito al legislatore a riformare la materia. La Corte nel 2003 conferma quel filone, rilevando che nel frattempo il termine di opposizione era stato innalzato a quaranta giorni.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa in giudizio
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