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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara incostituzionale l’art. 8, lett. b) della Tariffa allegata al d.P.R. 131/1986 (imposta di registro) nella parte in cui non esenta dall’imposta i provvedimenti emessi in applicazione dell’art. 148 c.c. (concorso al mantenimento dei figli) nei rapporti tra genitori, così come sono esenti i provvedimenti analoghi adottati in sede di separazione e divorzio.

Di cosa si tratta

Una madre aveva ottenuto dal Tribunale di Pordenone la condanna del padre naturale (non coniugato) a contribuire al mantenimento del figlio ai sensi dell’art. 148 del codice civile. Per registrare la sentenza aveva dovuto pagare l’imposta di registro, a differenza di quanto sarebbe avvenuto in caso di analoga sentenza in un procedimento di separazione o divorzio, dove era prevista l’esenzione.

La questione di legittimità costituzionale

La Commissione tributaria provinciale di Pordenone ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, lett. b) della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (imposta di registro), in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui la norma era interpretata in modo da assoggettare all’imposta i provvedimenti ex art. 148 c.c. tra genitori e figli, a differenza dei provvedimenti analoghi adottati in sede di separazione e divorzio.

La decisione della Corte

La Corte dichiara l’incostituzionalità della norma nella parte in cui non esenta i provvedimenti ex art. 148 c.c. tra genitori e figli. I provvedimenti di condanna al mantenimento del figlio nei rapporti tra genitori sono omogenei rispetto a quelli resi in sede di separazione e divorzio: entrambi mirano a tutelare i figli, e non vi è ragione costituzionale per assoggettarli a trattamento fiscale diverso.

Il principio

Il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) impone che situazioni sostanzialmente identiche ricevano lo stesso trattamento fiscale. I provvedimenti giudiziari che condannano un genitore al mantenimento del figlio, sia che siano adottati in sede di separazione/divorzio sia che siano emessi tra genitori non coniugati in base all’art. 148 c.c., hanno la medesima funzione di tutela dei figli e devono essere esenti dall’imposta di registro.

Domande e risposte

Cos’è l’art. 148 del codice civile?

L’art. 148 c.c. stabilisce l’obbligo di entrambi i genitori di concorrere al mantenimento del figlio in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro. Quando uno non adempie, l’altro può rivolgersi al giudice per ottenere una condanna al pagamento.

Qual era il trattamento fiscale dei provvedimenti di separazione e divorzio?

I provvedimenti adottati nei procedimenti di separazione coniugale e divorzio erano esenti dall’imposta di registro. Questa esenzione non era estesa ai provvedimenti analoghi adottati tra genitori non coniugati, creando la disparità stigmatizzata dalla Corte.

Cosa cambia in pratica dopo questa sentenza?

Anche le sentenze che condannano un genitore al mantenimento del figlio ai sensi dell’art. 148 c.c. (al di fuori di procedimenti di separazione o divorzio) sono esenti dall’imposta di registro, al pari dei provvedimenti analoghi adottati nelle procedure di separazione e divorzio.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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