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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 10, comma 5, della legge regionale Toscana sugli impianti di radiocomunicazione: l’ordinanza di rimessione non motivava sull’incidenza della sopravvenuta riforma del Titolo V (l. cost. 3/2001) sui parametri costituzionali invocati.

Di cosa si tratta

La Regione Toscana aveva previsto sanzioni amministrative per il superamento dei limiti di emissione elettromagnetica degli impianti di radiocomunicazione, in attuazione del d.m. 381/1998. Il Tribunale di Siena aveva dubitato che la Regione avesse il potere di fissare autonomamente tali sanzioni, diversamente dalla normativa statale.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Siena ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 5, della legge della Regione Toscana 6 aprile 2000, n. 54 (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione), in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione (nel testo previgente alla riforma del 2001), sostenendo che la materia non rientrasse nelle competenze legislative regionali.

La decisione della Corte

La questione è dichiarata manifestamente inammissibile per un duplice difetto di motivazione: il giudice rimettente non aveva considerato le funzioni già trasferite alle Regioni in materia ambientale e sanitaria (d.P.R. 616/1977, l. 833/1978, d.lgs. 112/1998), né aveva motivato sull’incidenza della riforma del Titolo V della Costituzione (l. cost. 3/2001), entrata in vigore prima dell’ordinanza di rimessione, sui parametri costituzionali invocati.

Il principio

Il giudice che solleva una questione di legittimità costituzionale deve motivare sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza in modo completo, tenendo conto dell’intero quadro normativo e costituzionale vigente al momento della rimessione. Se nel frattempo i parametri costituzionali invocati sono stati modificati, il giudice deve spiegare se e come tale mutamento incida sulla questione.

Domande e risposte

Cosa prevedeva la legge regionale Toscana impugnata?

L’art. 10, comma 5, della l.r. Toscana n. 54/2000 stabiliva sanzioni amministrative per chi superava i limiti di emissione di campi elettromagnetici fissati dal decreto ministeriale 381/1998, disciplinando le relative modalità di accertamento e irrogazione.

Perché la questione era inammissibile e non infondata?

Perché l’inammissibilità dipende da vizi formali dell’ordinanza di rimessione (motivazione carente sulla rilevanza o sui parametri), mentre l’infondatezza attiene al merito. In questo caso il difetto era nella motivazione del giudice remittente.

Quali erano le competenze regionali in materia ambientale prima della riforma del 2001?

Prima della riforma del Titolo V, le Regioni avevano competenza concorrente in materia di tutela dell’ambiente e della salute, e a esse erano state trasferite importanti funzioni amministrative con il d.lgs. 112/1998. Questa competenza era già consolidata anche in giurisprudenza costituzionale.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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