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La Corte dichiara non fondata la questione sull’art. 32 del T.U. immigrazione (d.lgs. 286/1998): il fatto che il permesso di soggiorno al compimento della maggiore età sia previsto per i minori in affidamento e non anche per quelli sottoposti a tutela non è irragionevole, poiché le due situazioni presentano differenze giuridicamente rilevanti.

Di cosa si tratta

Un minore straniero sottoposto a tutela (ai sensi degli artt. 343 e seguenti del codice civile) – a differenza di chi è affidato a una famiglia – non poteva, alla maggiore età, ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno in base all’art. 32 del T.U. immigrazione. Il TAR Emilia-Romagna aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale per disparità di trattamento.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, prima sezione, ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 32 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. immigrazione), lamentando la disparità di trattamento tra minori in affidamento (tutelati dalla norma) e minori sottoposti a tutela (esclusi dal beneficio).

La decisione della Corte

La Corte dichiara la questione non fondata, nei sensi indicati in motivazione. Le due situazioni – affidamento e tutela – presentano differenze giuridicamente significative: nell’affidamento il minore è inserito in un nucleo familiare che instaura legami affettivi e di fatto rilevanti; la tutela ha carattere più marcatamente formale-giuridico. Il legislatore non è dunque obbligato a equiparare le due fattispecie. La questione viene comunque risolta nei «sensi di cui in motivazione», lasciando spazio a un’interpretazione adeguatrice.

Il principio

Il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) non impone l’identità di trattamento tra situazioni che, pur simili, presentano differenze giuridicamente rilevanti. La scelta del legislatore di favorire il minore affidato rispetto a quello sotto tutela rientra nella discrezionalità legislativa, purché non sia manifestamente irragionevole.

Domande e risposte

Qual è la differenza tra affidamento e tutela del minore straniero?

L’affidamento (artt. 2 ss. l. 184/1983) comporta l’inserimento del minore in una famiglia o in una struttura, con legami affettivi e di cura di fatto. La tutela (artt. 343 ss. c.c.) è una misura di protezione più formale, in cui un tutore gestisce gli interessi del minore senza necessariamente convivere con lui.

La norma è stata successivamente modificata?

Sì: l’art. 25 della legge 30 luglio 2002, n. 189 aveva già integrato l’art. 32 aggiungendo nuovi commi. La questione era stata sollevata con riferimento al testo originario.

Cosa significa la formula «non fondata nei sensi di cui in motivazione»?

Significa che la questione non è accolta, ma la Corte indica in motivazione un’interpretazione costituzionalmente adeguata della norma, orientando i giudici nell’applicazione del testo.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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