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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 459 c.p.p., che disciplina il procedimento per decreto penale di condanna. Il rito monitorio penale, fondato su un contraddittorio eventuale e differito all’opposizione, è compatibile con il diritto di difesa e con il principio del giusto processo.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Avellino contestava la legittimità costituzionale del procedimento per decreto penale, che consente al GIP di emettere una condanna senza che la difesa possa intervenire preventivamente sulla richiesta del pubblico ministero. Il rimettente riteneva violati il contraddittorio e il diritto di difesa.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 459 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il GIP, prima di emettere decreto penale di condanna, debba consentire alla difesa di esporre le proprie argomentazioni. Parametri: artt. 24 e 111 della Costituzione. Rimettente: Tribunale di Avellino.
La decisione della Corte
La Corte richiama le ordinanze n. 132 e n. 8/2003 e dichiara la questione manifestamente infondata. Il procedimento monitorio penale è strutturato come rito a contraddittorio eventuale e differito: il decreto svolge la funzione di informare l’imputato dei motivi dell’accusa, consentendogli di scegliere consapevolmente tra opposizione e acquiescenza. Il pieno contraddittorio si svolge nel giudizio successivo all’opposizione.
Il principio
L’art. 111 Cost. non impone che il contraddittorio si esplichi nelle stesse modalità in ogni tipo di procedimento né che sia sempre collocato nella fase iniziale: il decreto penale è una decisione preliminare che inaugura il contraddittorio, non lo esclude.
Domande e risposte
Chi può proporre opposizione al decreto penale?
L’imputato e il responsabile civile possono proporre opposizione entro quindici giorni dalla notifica del decreto; l’opposizione dà inizio al dibattimento ordinario.
Cosa significa «contraddittorio eventuale e differito»?
Significa che il contraddittorio non è immediato (come nel dibattimento), ma si attiva solo se l’imputato decide di opporsi al decreto. Se l’imputato non si oppone, la condanna diventa definitiva.
Il decreto penale può applicare la reclusione?
No: il decreto penale può applicare solo pene pecuniarie, anche in sostituzione di pene detentive brevi. La sua applicazione è esclusa quando è necessario il carcere.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — garanzia del diritto di difesa in ogni fase del procedimento
- Art. 111 della Costituzione — principio del giusto processo e del contraddittorio
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