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La Corte dichiara ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzioni proposto dalla Corte d’appello di Milano nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera di insindacabilità delle dichiarazioni dell’on. Umberto Bossi nei confronti della giornalista Ersilia Carbone. Il conflitto è ritenuto in astratto prospettabile e viene quindi ammesso alla fase di merito.
Di cosa si tratta
La Corte d’appello di Milano stava decidendo in un giudizio civile di risarcimento danni per diffamazione proposto dalla giornalista Ersilia Carbone nei confronti dell’on. Umberto Bossi. La Camera dei deputati aveva deliberato che le dichiarazioni del deputato (rese durante una conferenza stampa presso la sede della Lega Nord, in cui era stata contestata la professionalità della giornalista) rientravano nell’esercizio delle funzioni parlamentari. La Corte d’appello riteneva che mancasse il collegamento funzionale richiesto dall’art. 68 Cost.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte d’appello di Milano ha sollevato conflitto di attribuzioni nei confronti della Camera dei deputati, sostenendo che la delibera del 26 gennaio 2000 avesse illegittimamente esercitato il potere parlamentare di insindacabilità, in assenza del necessario collegamento tra le dichiarazioni del deputato e l’esercizio delle funzioni parlamentari: le dichiarazioni erano state rese in una conferenza stampa e contenevano invettive contro la giornalista.
La decisione della Corte
In questa fase preliminare ex art. 37 della legge n. 87/1953, la Corte ha dichiarato ammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il conflitto fosse in astratto prospettabile, trattandosi di una potenziale interferenza nelle attribuzioni del potere giudiziario da parte della Camera dei deputati. Il ricorso è stato dichiarato ammissibile ed è stata disposta la notifica alla Camera per consentire il contraddittorio nella fase di merito.
Il principio
Un conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato è ammissibile in fase preliminare quando risulti prospettabile in astratto che la delibera parlamentare possa aver inciso sulle attribuzioni costituzionalmente garantite del potere giudiziario; la valutazione se vi sia stata effettiva lesione delle attribuzioni è rimessa alla successiva fase di merito.
Domande e risposte
Cosa si intende per «collegamento funzionale» ai fini dell’insindacabilità parlamentare?
Secondo la giurisprudenza della Corte, le dichiarazioni di un parlamentare sono coperte dall’insindacabilità solo se sono espressione tipica e diretta delle funzioni parlamentari: ad esempio, perché corrispondono a voti, proposte o dichiarazioni rese in sede parlamentare, non semplicemente perché rese da un parlamentare.
Una conferenza stampa presso la sede del partito è un atto parlamentare?
Generalmente no: le conferenze stampa e i comunicati fuori dalle aule parlamentari non sono di per sé atti parlamentari. Possono esserlo solo se si limitano a «divulgare» contenuti già espressi in Parlamento.
Cosa succede dopo la dichiarazione di ammissibilità?
La Corte dispone la notifica del ricorso alla Camera dei deputati, che può costituirsi nel giudizio. Si apre la fase di merito, in cui la Corte decide se la delibera parlamentare abbia o meno invaso le attribuzioni del giudice.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — Insindacabilità parlamentare e limiti della sua applicazione
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.