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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente infondate le questioni sulla perseguibilità a querela delle lesioni colpose da circolazione stradale (art. 590 cp) e sul divieto per il giudice di procedere d’ufficio in assenza di querela. La scelta del regime di procedibilità è nella discrezionalità del legislatore e non contrasta con l’art. 112 Cost.

Di cosa si tratta

Il Giudice di pace di Locri doveva pronunciarsi su una richiesta di archiviazione per difetto di querela in un caso di lesioni colpose gravi da incidente stradale con due feriti. Il giudice riteneva irragionevole che le lesioni da circolazione stradale fossero perseguibili solo a querela, mentre quelle da infortuni sul lavoro fossero perseguibili d’ufficio.

La questione di legittimità costituzionale

Vengono impugnati l’art. 590 comma 5 del codice penale e l’art. 345 comma 1 del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione. Il rimettente era il Giudice di pace di Locri.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la manifesta infondatezza: la scelta del regime di procedibilità coinvolge la politica legislativa ed è sindacabile solo per manifesta irragionevolezza. L’art. 112 Cost. (obbligatorietà dell’azione penale) non esclude che l’ordinamento possa subordinarne l’esercizio a condizioni come la querela della persona offesa.

Il principio

Il principio di obbligatorietà dell’azione penale (art. 112 Cost.) è compatibile con la querela come condizione di procedibilità: la querela subordina il sorgere dell’obbligo di agire alla manifestazione di volontà della persona offesa, senza rendere facoltativa l’azione penale una volta presentata.

Domande e risposte

Qual è la differenza tra lesioni colpose da circolazione stradale e da infortuni sul lavoro ai fini della procedibilità?

Le lesioni colpose da circolazione stradale (salvo quelle gravissime) sono perseguibili a querela. Le lesioni colpose gravi da infortuni sul lavoro o malattia professionale sono perseguibili d’ufficio. Questa differenza riflette il particolare rilievo costituzionale della tutela del lavoro.

Cosa succede se la persona offesa non presenta la querela per lesioni da incidente stradale?

Il pubblico ministero non può esercitare l’azione penale e deve chiedere l’archiviazione. Il giudice non può procedere d’ufficio. La persona responsabile non è quindi penalmente perseguibile.

L’art. 112 Cost. vieta qualsiasi condizione di procedibilità?

No. La Corte ha chiarito più volte che l’obbligatorietà dell’azione penale significa che il PM non può scegliere discrezionalmente se agire: ma questo non esclude che la legge possa prevedere condizioni (come la querela) al cui avveramento sorga l’obbligo.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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