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La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni sugli artt. 3 e 5 del d.lgs. 517/1999 (rapporti SSN-università). I giudici rimettenti non avevano motivato sulla perdurante rilevanza delle questioni alla luce di rilevanti sopravvenienze normative intervenute prima dell’ordinanza di rimessione.
Di cosa si tratta
Più TAR avevano sollevato questioni sulla norma che obbliga i medici universitari a scegliere tra attività assistenziale intramuraria esclusiva e attività libero-professionale extramuraria, con un termine perentorio fissato indipendentemente dall’individuazione delle strutture disponibili.
La questione di legittimità costituzionale
Vengono impugnati gli artt. 3 e 5 commi 1-12 del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, in riferimento agli artt. 3, 33, 35, 36, 76 e 97 della Costituzione. I rimettenti erano il TAR Lazio e il TAR Sicilia, sezione di Catania.
La decisione della Corte
La Corte dichiara le questioni manifestamente inammissibili: il d.lgs. n. 254/2000 e il d.P.C.m. del 24 maggio 2001 avevano modificato significativamente il quadro normativo di riferimento prima di tutte le ordinanze di rimessione, ma i giudici non avevano spiegato se e come queste modifiche incidessero sulla rilevanza delle questioni.
Il principio
Quando sopravvengono modifiche normative rilevanti tra la proposizione della questione e la decisione della Corte, il giudice rimettente deve valutare se tali sopravvenienze incidano sulla rilevanza, pena l’inammissibilità per difetto di motivazione.
Domande e risposte
Cosa prevede l’opzione ex art. 5 d.lgs. 517/1999 per i medici universitari?
I medici universitari delle facoltà di medicina devono scegliere tra l’attività assistenziale intramuraria esclusiva (rapporto di lavoro esclusivo col SSN) oppure l’attività libero-professionale extramuraria. Solo chi sceglie il rapporto esclusivo può ottenere la direzione di strutture e programmi.
Perché i TAR dubitavano della costituzionalità?
I rimettenti sostenevano che il termine perentorio per l’opzione fosse irragionevole perché fissato senza la previa individuazione delle strutture per l’attività intramuraria. Si lamentava anche la violazione dell’autonomia universitaria e una disparità rispetto ai docenti di altre facoltà.
Cos’è un’azienda ospedaliero-universitaria?
È un ente che integra le funzioni di assistenza sanitaria del SSN con quelle di didattica e ricerca delle facoltà di medicina, con una governance condivisa tra Regione e università.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento della pubblica amministrazione
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