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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni sugli artt. 3 e 5 del d.lgs. 517/1999 (rapporti SSN-università). I giudici rimettenti non avevano motivato sulla perdurante rilevanza delle questioni alla luce di rilevanti sopravvenienze normative intervenute prima dell’ordinanza di rimessione.

Di cosa si tratta

Più TAR avevano sollevato questioni sulla norma che obbliga i medici universitari a scegliere tra attività assistenziale intramuraria esclusiva e attività libero-professionale extramuraria, con un termine perentorio fissato indipendentemente dall’individuazione delle strutture disponibili.

La questione di legittimità costituzionale

Vengono impugnati gli artt. 3 e 5 commi 1-12 del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, in riferimento agli artt. 3, 33, 35, 36, 76 e 97 della Costituzione. I rimettenti erano il TAR Lazio e il TAR Sicilia, sezione di Catania.

La decisione della Corte

La Corte dichiara le questioni manifestamente inammissibili: il d.lgs. n. 254/2000 e il d.P.C.m. del 24 maggio 2001 avevano modificato significativamente il quadro normativo di riferimento prima di tutte le ordinanze di rimessione, ma i giudici non avevano spiegato se e come queste modifiche incidessero sulla rilevanza delle questioni.

Il principio

Quando sopravvengono modifiche normative rilevanti tra la proposizione della questione e la decisione della Corte, il giudice rimettente deve valutare se tali sopravvenienze incidano sulla rilevanza, pena l’inammissibilità per difetto di motivazione.

Domande e risposte

Cosa prevede l’opzione ex art. 5 d.lgs. 517/1999 per i medici universitari?

I medici universitari delle facoltà di medicina devono scegliere tra l’attività assistenziale intramuraria esclusiva (rapporto di lavoro esclusivo col SSN) oppure l’attività libero-professionale extramuraria. Solo chi sceglie il rapporto esclusivo può ottenere la direzione di strutture e programmi.

Perché i TAR dubitavano della costituzionalità?

I rimettenti sostenevano che il termine perentorio per l’opzione fosse irragionevole perché fissato senza la previa individuazione delle strutture per l’attività intramuraria. Si lamentava anche la violazione dell’autonomia universitaria e una disparità rispetto ai docenti di altre facoltà.

Cos’è un’azienda ospedaliero-universitaria?

È un ente che integra le funzioni di assistenza sanitaria del SSN con quelle di didattica e ricerca delle facoltà di medicina, con una governance condivisa tra Regione e università.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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