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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 1 del d.lgs. 49/2000 sul termine di opzione per il rapporto esclusivo dei dirigenti sanitari. La richiesta del ricorrente coincideva con la questione di costituzionalità, escludendo il necessario carattere incidentale del giudizio.

Di cosa si tratta

Un dirigente medico del SSN aveva chiesto in giudizio di accertare che non fosse tenuto a esercitare l’opzione per il rapporto esclusivo entro il termine fissato dal d.lgs. n. 49/2000. Il decreto era stato pubblicato il 10 marzo 2000, ma fissava il termine di opzione al 14 marzo 2000, anteriore alla sua entrata in vigore.

La questione di legittimità costituzionale

Viene impugnato l’art. 1 del d.lgs. 2 marzo 2000, n. 49 (che fissava il termine di opzione al 14 marzo 2000), in riferimento all’art. 73, terzo comma, della Costituzione (entrata in vigore delle leggi). Il rimettente era il Tribunale di Milano.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la manifesta inammissibilità: la questione non aveva carattere incidentale perché il petitum del processo principale (accertamento dell’insussistenza dell’obbligo di opzione) coincideva con la questione di costituzionalità. Una pronuncia di accoglimento avrebbe esaurito di per sé la tutela richiesta, senza che occorresse alcun ulteriore provvedimento del giudice a quo.

Il principio

Il giudizio di legittimità costituzionale ha carattere incidentale: la questione deve essere strumentale rispetto alla decisione del giudizio principale. Se petitum del processo e questione di costituzionalità coincidono, la questione si trasforma in azione diretta contro la norma, inammissibile nel nostro sistema.

Domande e risposte

Cosa prevede l’art. 73 comma 3 della Costituzione?

Le leggi dichiarate urgenti entrano in vigore il giorno della pubblicazione. Le leggi ordinarie entrano in vigore il quindicesimo giorno dopo la pubblicazione (vacatio legis). Una norma che impone obblighi con scadenza anteriore alla propria entrata in vigore viola questo principio.

Qual era il problema del d.lgs. n. 49/2000?

Il decreto era stato pubblicato il 10 marzo 2000 ma fissava il termine dell’opzione al 14 marzo 2000. Con la vacatio legis di 15 giorni, il decreto sarebbe entrato in vigore il 25 marzo 2000, quattro giorni dopo la scadenza del termine di opzione.

Cos’è il carattere incidentale del giudizio costituzionale?

È il requisito che la questione di costituzionalità sorga «nel corso di un giudizio» e che la decisione della Corte sia necessaria ma non esaustiva per definire quel giudizio: il giudice a quo deve poter dare ancora un provvedimento dopo la pronuncia della Corte.

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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