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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 6, terzo comma, del DL 463/1983 relativo ai criteri per l’integrazione al minimo in caso di cumulo di più pensioni della stessa gestione. La questione era già stata respinta con la sentenza n. 18/1998.

Di cosa si tratta

Una pensionata titolare di due pensioni (una diretta e una ai superstiti) a carico della stessa gestione INPS contestava i criteri legali per individuare quale pensione integrare al minimo, che la portavano a ricevere un trattamento complessivo inferiore alla soglia di povertà.

La questione di legittimità costituzionale

Viene impugnato l’art. 6, terzo comma, del DL 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge n. 638/1983, nella parte in cui, in caso di cumulo di più pensioni della stessa gestione, prevede criteri per l’integrazione al minimo diversi da quelli applicati a pensioni di gestioni diverse. I parametri evocati sono gli artt. 3 e 38 della Costituzione. Il rimettente era il Tribunale di Viterbo.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la manifesta infondatezza: i profili di disparità sollevati erano già stati esaminati nella sentenza n. 18/1998. La legge finanziaria 2002 aveva inoltre introdotto una maggiorazione sociale che garantisce a diverse categorie di pensionati un reddito minimo di 516,46 euro mensili dal 1° gennaio 2002.

Il principio

Non esiste nel nostro ordinamento un principio costituzionale che garantisca all’assicurato il trattamento pensionistico più favorevole. Il legislatore ha ampia discrezionalità nei criteri per l’integrazione al minimo, purché il trattamento complessivo non scenda al di sotto del minimo vitale.

Domande e risposte

Cos’è l’integrazione al minimo della pensione?

L’integrazione al minimo porta la pensione a un importo minimo garantito (fissato periodicamente dall’INPS) quando, sulla base dei soli contributi versati, il trattamento sarebbe inferiore a tale soglia. Spetta a chi non disponga di altri redditi rilevanti.

Come si applica in caso di cumulo di più pensioni?

In caso di due pensioni della stessa gestione (es. pensione diretta + pensione ai superstiti), la legge prevede che l’integrazione spetti sulla pensione diretta, salvo che quella ai superstiti sia basata su almeno 781 contributi settimanali: in tal caso l’integrazione va su quest’ultima.

Quando è stata introdotta la maggiorazione sociale del 2002?

L’art. 38 della legge finanziaria 2002 (l. n. 448/2001) ha garantito a diverse categorie di pensionati, compresi i titolari di pensioni integrate al minimo, un reddito mensile minimo di 516,46 euro a decorrere dal 1° gennaio 2002.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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