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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 512 c.p.p. in tema di lettura delle dichiarazioni del testimone assistito deceduto. Il Tribunale di Palermo non ha precisato la posizione processuale del dichiarante al momento delle dichiarazioni, impedendo la valutazione della rilevanza.

Di cosa si tratta

L’art. 512 c.p.p. consente la lettura, per irripetibilità sopravvenuta, degli atti assunti da polizia giudiziaria, pubblico ministero, difensori o giudice dell’udienza preliminare. Un soggetto che aveva reso dichiarazioni davanti al GIP nel 1994, poi definitivamente condannato e successivamente deceduto, era stato citato come testimone assistito ex art. 197-bis c.p.p. Il Tribunale di Palermo riteneva che l’art. 512 non coprisse le dichiarazioni rese al GIP (non al giudice dell’udienza preliminare).

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Palermo ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 512 c.p.p. — nella parte in cui non consente la lettura delle dichiarazioni rese al GIP da chi in dibattimento abbia assunto la veste di testimone assistito, in caso di sopravvenuta impossibilità di esame — in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione.

La decisione della Corte

Manifesta inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza. Il rimettente non ha precisato quale fosse la posizione processuale del soggetto al momento delle dichiarazioni del 1994 (coimputato nello stesso procedimento o imputato in procedimento separato), né ha esaminato la possibilità di acquisire gli atti tramite l’art. 238 co. 3 c.p.p. (acquisizione di atti di altri procedimenti divenuti irripetibili). Tali omissioni impediscono la valutazione della rilevanza.

Il principio

Il giudice che sollevi questione di legittimità sull’art. 512 c.p.p. deve indicare con precisione la posizione processuale del dichiarante al momento delle dichiarazioni e verificare se esistano strumenti alternativi (art. 238 co. 3 c.p.p.) idonei a risolvere il caso: l’omissione determina carenza di motivazione sulla rilevanza.

Domande e risposte

Chi è il testimone assistito (art. 197-bis c.p.p.)?

Chi è stato definitivamente condannato per reato connesso o collegato a quello per cui si procede. A differenza dell’imputato di reato connesso ex art. 210 c.p.p., può essere sentito come testimone (con obbligo di risposta) e gode dell’assistenza di un difensore.

Qual è la lacuna normativa dell’art. 512 c.p.p. secondo il rimettente?

L’art. 512 c.p.p. elenca gli atti suscettibili di lettura per irripetibilità e vi include quelli assunti dal «giudice nel corso dell’udienza preliminare», ma non quelli del GIP nelle indagini preliminari; l’art. 513 co. 1 c.p.p. (per gli imputati di reato connesso) include invece espressamente gli atti del GIP.

Perché l’art. 238 co. 3 c.p.p. era rilevante?

Perché consente l’acquisizione della documentazione di atti di altri procedimenti divenuti irripetibili. Se le dichiarazioni del 1994 erano state rese in un procedimento separato, tale norma avrebbe potuto consentirne l’acquisizione senza necessità di una pronuncia additiva sull’art. 512.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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