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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 538 co. 2 c.p.c. in tema di assegnazione dei beni nel secondo incanto deserto. La norma, correttamente interpretata, non preclude la richiesta di assegnazione dopo il fallimento del secondo incanto: il giudice conserva il potere di fissare un terzo incanto.
Di cosa si tratta
In un’espropriazione mobiliare, dopo che il secondo incanto è andato deserto, il creditore ha chiesto l’assegnazione dei beni. Il debitore si è opposto sostenendo la tardività della richiesta: secondo il Pretore di Lanciano, l’art. 538 co. 2 c.p.c. permetterebbe la domanda di assegnazione solo tra primo e secondo incanto.
La questione di legittimità costituzionale
Il Pretore di Lanciano (sezione distaccata di Atessa) ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 538, secondo comma, c.p.c. in riferimento agli artt. 4, 24 e 35 della Costituzione, nella parte in cui non consentirebbe la domanda di assegnazione dei beni pignorati dopo il fallimento del secondo incanto.
La decisione della Corte
Manifesta infondatezza. L’interpretazione restrittiva del rimettente non è l’unica possibile. L’indizione di un secondo incanto a prezzo libero non preclude ulteriori richieste di assegnazione né l’indizione di un terzo incanto: la procedura deve comunque avere una conclusione. Il potere del giudice di controllare la congruenza dell’offerta (art. 506 c.p.c.) permane anche dopo il secondo incanto.
Il principio
L’art. 538 co. 2 c.p.c. non preclude la domanda di assegnazione dei beni dopo il secondo incanto deserto: esiste un’interpretazione conforme alla Costituzione che, preservando la finalità esecutiva del procedimento, ammette istanze di assegnazione e indizione di ulteriori incanti con diverse modalità di pubblicità.
Domande e risposte
Che cos’è l’incanto nel processo esecutivo?
L’incanto è la procedura di vendita all’asta dei beni pignorati. Se il primo incanto va deserto (nessuna offerta), il giudice fissa un secondo incanto a prezzo libero. Se anche il secondo va deserto, la norma non prevede espressamente cosa accada.
Perché il creditore potrebbe volere l’assegnazione anziché la vendita?
Perché con l’assegnazione il creditore acquisisce direttamente la proprietà dei beni pignorati in soddisfazione del proprio credito, senza attendere un esito incerto dell’asta. Potrebbe preferirla quando il ricavato dell’asta sarebbe insufficiente.
Perché la questione è stata dichiarata manifestamente infondata?
Perché l’interpretazione del rimettente non è l’unica possibile: una lettura teleologica dell’art. 538 co. 2 c.p.c. non esclude che la domanda di assegnazione possa essere proposta anche dopo il secondo incanto, in linea con la necessità che il procedimento esecutivo giunga comunque a conclusione.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti
- Art. 35 della Costituzione — tutela del lavoro, parametro invocato dal rimettente
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