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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 33 del d.P.R. 600/1973, che consente all’amministrazione finanziaria di utilizzare nel processo tributario documenti e dati acquisiti nel corso di indagini penali. La norma non viola il diritto di difesa del contribuente perché questi può sempre contestare davanti al giudice tributario il contenuto e l’attendibilità di tali atti.
Di cosa si tratta
La questione riguardava l’art. 33 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (accertamento delle imposte sui redditi), che consente all’amministrazione finanziaria di ricevere dall’autorità giudiziaria documenti, dati e notizie acquisiti nel corso di indagini penali e di utilizzarli come base per l’attività di accertamento tributario. Un contribuente e la Commissione tributaria rimettente sostenevano che questo meccanismo violasse il diritto di difesa, poiché gli atti di indagine erano stati assunti senza contraddittorio del contribuente.
La questione di legittimità costituzionale
La questione era sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione: il contribuente non avrebbe potuto effettivamente contestare atti di indagine assunti unilateralmente dal pubblico ministero, senza alcuna partecipazione della parte privata e senza preventiva verifica da parte dell’amministrazione finanziaria.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta infondatezza: l’art. 33 consente solo di “ricevere” i documenti acquisiti in sede penale, non di limitare le facoltà difensive del contribuente nel processo tributario. Il contribuente può sempre contestare, davanti al giudice tributario, il contenuto e l’attendibilità di quegli atti, così come di qualsiasi altro elemento su cui si fondi l’accertamento. Il diritto di difesa è quindi garantito.
Il principio
La circolazione di informazioni tra procedimento penale e procedimento tributario non viola il diritto di difesa del contribuente quando questi conserva la piena facoltà di contestare, nel processo tributario, il contenuto e l’attendibilità degli atti trasmessi. La tutela del diritto di difesa si valuta non sull’origine della prova, ma sulla possibilità di contraddirla in giudizio.
Domande e risposte
L’Agenzia delle Entrate può usare le prove raccolte dalla magistratura?
Sì. L’art. 33 del d.P.R. 600/1973 consente all’amministrazione finanziaria di ricevere dall’autorità giudiziaria documenti, dati e notizie acquisiti nel corso di procedimenti penali per utilizzarli nella propria attività di accertamento. Si tratta di un meccanismo di cooperazione tra le due autorità.
Il contribuente può opporsi all’utilizzo di questi atti nel processo tributario?
Sì. Il contribuente può contestare in ogni modo, davanti alla Commissione tributaria, sia la legittimità dell’acquisizione degli atti in sede penale, sia il loro contenuto e la loro attendibilità. Il giudice tributario valuta liberamente le prove, incluse quelle provenienti dalle indagini penali.
La presunzione grave, precisa e concordante vale anche per gli atti delle indagini penali?
Sì. Per fondare un accertamento tributario su elementi indiziari — compresi quelli provenienti dalle indagini penali — le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti (art. 38 d.P.R. 600/1973 per le persone fisiche; art. 39 per le imprese). Il contribuente può sempre dimostrare che tali requisiti non ricorrono.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa in giudizio
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