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La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dal Consiglio superiore della magistratura nei confronti del Ministro della giustizia, che si era rifiutato di dare corso alla deliberazione del CSM che conferiva la carica di Procuratore della Repubblica di Bergamo al dott. Adriano Galizzi. La Corte ammette la legittimazione di entrambi gli organi a essere parti del conflitto.
Di cosa si tratta
Il CSM aveva deliberato di conferire al dott. Adriano Galizzi l’ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo. Il Ministro della giustizia Roberto Castelli aveva opposto un rifiuto a firmare il relativo decreto del Presidente della Repubblica. Il CSM aveva allora sollevato conflitto di attribuzione, sostenendo che il potere di controfirma ministeriale fosse meramente integrativo dell’efficacia di un atto “formato interamente ed esclusivamente all’interno del Consiglio” e non consentisse al Ministro di opporsi nel merito.
La questione di legittimità costituzionale
Il conflitto riguardava le attribuzioni costituzionali del CSM in materia di conferimento degli uffici direttivi della magistratura (artt. 105, 106, 107 e 110 Cost.) rispetto al potere di controfirma ministeriale. Il CSM sosteneva che il rifiuto del Ministro invadesse le competenze esclusive del Consiglio in materia di status dei magistrati.
La decisione della Corte
La Corte dichiara ammissibile il conflitto: sia il CSM sia il Ministro della giustizia sono titolari di attribuzioni costituzionali nella materia, e il conflitto è configurabile sotto il profilo sia soggettivo sia oggettivo. La Corte dispone la notifica del ricorso al Ministro e fissa l’udienza pubblica per la decisione nel merito.
Il principio
Il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato è ammissibile quando ciascuno degli organi in contrasto è titolare di competenze attribuite dalla Costituzione e il conflitto verte sull’esercizio di tali competenze. La fase di ammissibilità non pregiudica la decisione nel merito.
Domande e risposte
Quale ruolo ha il Ministro della giustizia nella nomina dei magistrati?
L’art. 110 della Costituzione attribuisce al Ministro della giustizia l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia. La legge n. 195/1958 prevede che i decreti del Presidente della Repubblica in materia di status dei magistrati siano controfirmati dal Ministro. La portata di questo potere di controfirma — se meramente formale o con possibilità di opposizione nel merito — era il cuore del conflitto.
Quali competenze ha il CSM sulle nomine dei magistrati?
L’art. 105 della Costituzione attribuisce al CSM le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati. La deliberazione del CSM è l’atto che esprime la volontà dell’organo di autogoverno della magistratura.
Cosa succede dopo la dichiarazione di ammissibilità del conflitto?
Dopo l’ammissibilità, la Corte fissa l’udienza per la decisione nel merito: si verifica se il Ministro abbia effettivamente violato le attribuzioni del CSM o se, invece, il potere di controfirma comprenda una valutazione nel merito del provvedimento.
Norme collegate
- Art. 105 della Costituzione — competenze del Consiglio superiore della magistratura
- Art. 110 della Costituzione — competenze del Ministro della giustizia
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