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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 297 co. 3 c.p.p. in tema di contestazioni cautelari a catena. Il Tribunale di Napoli, giudice di rinvio, non ha motivato adeguatamente la rilevanza della questione rispetto al principio di diritto fissato dalla Cassazione cui era vincolato.
Di cosa si tratta
Il divieto di «contestazioni a catena» impedisce al pubblico ministero di prolungare artificiosamente la custodia cautelare notificando più ordinanze in tempi successivi per fatti già noti. L’art. 297 co. 3 c.p.p. fa decorrere i termini dalla prima ordinanza quando sussiste connessione qualificata tra i reati. Il Tribunale di Napoli voleva estendere la regola anche alla connessione non qualificata, ma era vincolato da un contrario principio di diritto della Cassazione.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione penale (in funzione di giudice del riesame e di rinvio), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 297, comma 3, c.p.p. — nella parte in cui non prevede la retrodatazione dei termini di custodia anche in caso di connessione non qualificata — in riferimento all’art. 13, quinto comma, della Costituzione.
La decisione della Corte
Manifesta inammissibilità per carente motivazione sulla rilevanza. Il rimettente, pur vincolato al principio di diritto della Cassazione, ha omesso di esporre le ragioni per cui i reati oggetto delle due ordinanze non fossero in rapporto di connessione qualificata, condizione che avrebbe reso necessaria la pronuncia additiva. La motivazione sulla rilevanza deve essere particolarmente rigorosa quando si invocano principi costituzionali per contrastare un dictum della Cassazione.
Il principio
Quando il giudice di rinvio invoca l’illegittimità costituzionale per sottrarsi al principio di diritto fissato dalla Corte di cassazione, la motivazione sulla rilevanza deve essere specificamente rigorosa: il rimettente è tenuto a dimostrare in concreto l’impossibilità di applicare il principio di diritto nel rispetto della Costituzione.
Domande e risposte
Che cos’è il divieto di contestazioni a catena?
Vieta al pubblico ministero di notificare più ordinanze cautelari in successione per fatti già noti, così da prolungare artificiosamente i termini di custodia: i termini devono decorrere dalla prima ordinanza.
Quando opera l’art. 297 co. 3 c.p.p.?
Secondo la Cassazione, opera quando tra i reati contestati sussiste connessione qualificata ai sensi dell’art. 12, co. 1, lett. b) e c), c.p.p. (connessione teleologica). Il rimettente intendeva estenderla anche alla connessione non qualificata.
Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?
Il Tribunale di Napoli non ha indicato le ragioni concrete per cui i reati non fossero in rapporto di connessione qualificata: tale omissione ha reso carente la motivazione sulla rilevanza, che deve essere particolarmente puntuale in caso di contrasto con un principio di diritto della Cassazione.
Norme collegate
- Art. 13 della Costituzione — libertà personale e limiti alla custodia cautelare
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.