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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 582, comma 2, del codice di procedura penale, che disciplina il termine e le modalità di impugnazione del pubblico ministero. La differenza di trattamento tra PM e imputato nelle impugnazioni penali non viola il principio di parità delle parti, perché il PM ha una posizione istituzionale peculiare e può avvalersi di strumenti strutturali che altri non hanno.
Di cosa si tratta
La questione riguardava l’art. 582, comma 2, del codice di procedura penale, che regola il termine e il modo in cui il pubblico ministero può proporre impugnazione. Il rimettente sosteneva che alcune modalità o termini riservati al PM fossero più favorevoli rispetto a quelli delle altre parti, in violazione del principio di parità tra accusa e difesa nel processo penale.
La questione di legittimità costituzionale
La questione era stata sollevata in riferimento agli artt. 3 (uguaglianza), 97 (buon andamento della PA), 111 secondo comma (principio del contraddittorio e parità delle parti) e 112 (obbligatorietà dell’azione penale) della Costituzione. Il rimettente lamentava un’asimmetria ingiustificata tra i poteri processuali del PM e quelli della difesa.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta infondatezza: il principio di parità tra accusa e difesa (art. 111 Cost.) non impone l’identità dei poteri processuali, ma solo un trattamento equilibrato. Il PM occupa una posizione istituzionale peculiare e può avvalersi di risorse strutturali proprie, sicché alcune differenze sono ragionevolmente giustificate. L’art. 97 Cost. (buon andamento PA) non si applica alle scelte processuali del PM. L’art. 112 Cost. non è conferente.
Il principio
La parità delle armi nel processo penale (art. 111 Cost.) non significa identità formale di poteri tra pubblico ministero e imputato, ma equilibrio sostanziale compatibile con le diverse funzioni istituzionali. Il legislatore può prevedere differenze ragionevoli tenuto conto della particolare posizione del PM nell’ordinamento.
Domande e risposte
Cosa prevede l’art. 582 c.p.p. sull’impugnazione?
L’art. 582 del codice di procedura penale disciplina le modalità di presentazione delle impugnazioni: l’atto di impugnazione deve essere presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, entro i termini stabiliti dalla legge.
Il principio del giusto processo impone la parità assoluta tra accusa e difesa?
No. La legge costituzionale n. 2/1999 ha introdotto nell’art. 111 Cost. il principio della parità tra le parti, ma ciò non richiede una parità assoluta e formale: è ammissibile un trattamento differenziato quando sia giustificato dalla diversa funzione istituzionale del PM rispetto all’imputato.
Perché l’art. 97 Cost. (buon andamento PA) non si applica al PM nelle impugnazioni?
L’art. 97 Cost. concerne l’organizzazione e il funzionamento della pubblica amministrazione in senso lato, ma — secondo la costante giurisprudenza della Corte — non si estende alle scelte discrezionali del legislatore in materia processuale penale, che obbediscono a logiche proprie del processo.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo e parità delle parti
- Art. 112 della Costituzione — obbligatorietà dell’azione penale
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