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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente infondate quattro questioni sull’art. 459 c.p.p. sollevate dal Tribunale di Avellino (mancato contraddittorio difensivo prima del decreto penale) e manifestamente inammissibile una quinta questione priva di motivazione. Il rito monitorio a contraddittorio differito è conforme agli artt. 24 e 111 Cost.

Di cosa si tratta

Il Tribunale di Avellino, con cinque ordinanze, ha sollevato questioni sostanzialmente analoghe a quelle già decise con l’ordinanza n. 8/2003: la mancata previsione della facoltà della difesa di interloquire sulla richiesta del PM prima che il GIP emetta il decreto penale di condanna. Una sola ordinanza risultava completamente priva di motivazione sia sulla rilevanza che sulla non manifesta infondatezza.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Avellino ha sollevato questione sull’art. 459 c.p.p. (con quattro ordinanze) e sugli artt. 459 e 460 c.p.p. (con una quinta ordinanza), nella parte in cui non prevedono che il GIP consenta alla difesa di interloquire sulla richiesta del PM prima dell’emissione del decreto. Parametri: artt. 24 e 111 della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha riunito i giudizi. Le quattro questioni sull’art. 459 c.p.p. sono manifestamente infondate: il procedimento monitorio a contraddittorio differito è compatibile con gli artt. 24 e 111 Cost. perché il decreto funge da atto di contestazione dell’accusa, consentendo l’instaurazione del contraddittorio in sede di opposizione. La quinta questione (relativa agli artt. 459 e 460 c.p.p.) è manifestamente inammissibile per totale assenza di motivazione sia sulla rilevanza che sulla non manifesta infondatezza.

Il principio

L’esercizio del diritto di difesa è suscettibile di essere regolato in modo diverso nelle specifiche caratteristiche dei singoli procedimenti, purché ne siano assicurati lo scopo e la funzione. Nel procedimento per decreto il decreto stesso assolve la funzione di informare l’imputato dei motivi dell’accusa, rendendo possibile un contraddittorio pieno nella fase dell’opposizione.

Domande e risposte

Perché le quattro questioni del Tribunale di Avellino erano identiche a quelle dell’ordinanza n. 8/2003?

Perché erano state sollevate dallo stesso Tribunale di Avellino, con censure sostanzialmente analoghe, poche settimane prima della decisione n. 8/2003. Quel precedente era già disponibile al momento in cui si decidevano le nuove questioni, rendendo immediata la declaratoria di manifesta infondatezza.

Qual è la conseguenza della totale assenza di motivazione in un’ordinanza di rimessione?

L’ordinanza è manifestamente inammissibile. Il giudice rimettente è tenuto a indicare il provvedimento da cui proviene, descrivere il giudizio in corso, individuare la norma censurata e i parametri costituzionali, e motivare sia sulla rilevanza (rapporto con il giudizio a quo) che sulla non manifesta infondatezza.

Il decreto penale di condanna può riguardare reati gravi?

No: il procedimento per decreto è limitato ai reati punibili con pena pecuniaria (sola o alternativa), che per loro natura non comportano conseguenze particolarmente severe. Questo è uno dei motivi per cui la struttura a contraddittorio differito è ritenuta compatibile con i diritti di difesa.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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