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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sugli artt. 216 e 219, comma 2, n. 1, l.fall., prospettata in modo "ancipite": il giudice rimettente chiedeva, in alternativa irrisolta, o l’applicazione della continuazione o quella del giudizio di valenza tra aggravante e attenuanti, due istituti tra loro incompatibili nella disciplina fallimentare.

Di cosa si tratta

Un imputato era già stato condannato per bancarotta fraudolenta per distrazione e si trovava in un secondo procedimento per fatti della stessa natura relativi allo stesso fallimento. Il GIP del Tribunale di Camerino dubitava che, qualora i fatti di distrazione siano contestati in procedimenti separati non riunibili, il regime di cumulo di pene (anziché la continuazione o l’aggravante speciale) fosse costituzionalmente legittimo.

La questione di legittimità costituzionale

Il GIP del Tribunale di Camerino ha sollevato questione sugli artt. 216, primo comma, n. 1), e 219, secondo comma, n. 1), del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), nella parte in cui escludono che, in procedimenti separati, possa applicarsi la disciplina della continuazione (art. 81, comma 2, c.p.) ovvero il giudizio di bilanciamento tra l’aggravante ex art. 219 l.fall. ed eventuali attenuanti. Parametri: artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile perché prospettata in modo "ancipite": il rimettente chiedeva in alternativa irrisolta due soluzioni tra loro incompatibili. L’art. 219, comma 2, n. 1), detta già una disciplina speciale derogatoria non solo al concorso di reati ma anche al reato continuato, il che esclude logicamente la possibilità di applicarli congiuntamente. Il giudice a quo avrebbe dovuto scegliere una sola delle due opzioni.

Il principio

Una questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando è prospettata in modo "ancipite", vale a dire con due soluzioni additive alternative tra loro in rapporto di incompatibilità logica. Il petitum deve essere univoco: il rimettente è tenuto a individuare la norma mancante che la Corte dovrebbe aggiungere al testo normativo.

Domande e risposte

Che cosa prevede l’art. 219, comma 2, n. 1), della legge fallimentare?

Questa norma, in deroga al concorso materiale di reati, qualifica come semplice circostanza aggravante (e non come reato distinto) la realizzazione di una pluralità di fatti tra quelli previsti dagli artt. 216, 217 e 218 l.fall. commessi nell’ambito dello stesso fallimento. L’aggravante è soggetta al giudizio di bilanciamento con le attenuanti.

Perché la continuazione e l’aggravante speciale non possono applicarsi insieme?

Perché l’art. 219, comma 2, n. 1), prevede già una disciplina speciale più favorevole rispetto al cumulo: quella disciplina deroga sia al concorso materiale sia, implicitamente, al reato continuato. Applicare la continuazione ex art. 81 c.p. su una fattispecie già retta dall’aggravante speciale sarebbe logicamente contraddittorio.

Come avrebbe dovuto essere formulata la questione?

Il rimettente avrebbe dovuto chiedere in modo univoco o l’estensione dell’art. 81 c.p. ai procedimenti separati, oppure la possibilità del bilanciamento con le attenuanti. Scegliendo la prima opzione, avrebbe dovuto motivare perché la disciplina speciale dell’aggravante non potesse già soddisfare le esigenze di proporzionalità della pena.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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