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La Corte dichiara manifestamente inammissibili tutte le questioni sull’art. 5 della legge n. 57/2001 (danno biologico per lesioni di lieve entità da incidente stradale). L’ordinanza del Giudice di pace di Conegliano è priva degli elementi idonei a dare valido ingresso al giudizio: mancano per cinque delle sei censure l’indicazione stessa del parametro costituzionale violato.
Di cosa si tratta
Il Giudice di pace di Conegliano, in un giudizio per risarcimento danni da incidente stradale avvenuto nell’aprile 2001, ha sollevato sei diverse censure di incostituzionalità contro la legge n. 57/2001, che aveva introdotto criteri tabellari per la liquidazione del danno biologico nelle lesioni di lieve entità, lamentando l’irrisorietà dei valori, l’esclusione della valutazione equitativa e la rigida predeterminazione degli importi per l’inabilità temporanea.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice di pace di Conegliano ha sollevato questione sull’art. 5, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 5 marzo 2001, n. 57, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione. Denunciava: l’obbligo di comunicare dati reddituali, la fissazione di valori rigidi per il punto di invalidità permanente, l’esclusione della liquidazione equitativa, l’importo rigido per giorno di inabilità assoluta, la definizione legale del danno biologico, e l’indeterminatezza delle "condizioni soggettive" del danneggiato.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato tutte le questioni manifestamente inammissibili. L’ordinanza nel suo complesso è priva degli elementi idonei a dare valido ingresso al giudizio: per cinque delle sei censure manca persino l’indicazione del parametro costituzionale violato; per la seconda, il rimettente cita gli artt. 3 e 32 Cost. senza spiegare in che cosa consista il contrasto. L’inammissibilità esime la Corte dall’esaminare anche la sopravvenuta modifica dell’art. 5, comma 4, operata dalla l. n. 273/2002.
Il principio
Un’ordinanza di rimessione è inammissibile se non indica i parametri costituzionali violati per ciascuna censura e non spiega, sia pur sinteticamente, le ragioni per cui la norma si pone in contrasto con quei parametri. La mera affermazione di una violazione "costituzionalmente illegittima" senza motivazione è insufficiente ad instaurare validamente il giudizio di legittimità costituzionale.
Domande e risposte
Che cosa prevedeva la legge n. 57/2001 sulla liquidazione del danno biologico?
La legge aveva introdotto una tabella di valori monetari fissi per ogni punto percentuale di invalidità permanente nelle lesioni di lieve entità (fino al 9%) derivanti da incidenti stradali, eliminando la discrezionalità del giudice nella liquidazione equitativa. Stabiliva anche un importo rigido per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta.
Perché la Corte non ha esaminato nel merito le sei censure?
Perché la motivazione dell’ordinanza era gravemente carente: per cinque delle sei questioni il giudice non aveva nemmeno indicato quali articoli della Costituzione si ritenessero violati. Senza questa indicazione il giudizio costituzionale non può essere instaurato validamente.
La legge n. 57/2001 fu poi modificata?
Sì: l’art. 23, comma 3, della legge n. 273/2002 aveva già sostituito il comma 4 dell’art. 5 della l. n. 57/2001 prima che la Corte decidesse. La Corte, però, dato che aveva dichiarato le questioni inammissibili, non ha dovuto valutare se restituire gli atti al giudice a quo per la nuova valutazione.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza
- Art. 32 della Costituzione — tutela della salute
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