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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 22 della legge n. 689/1981 nella parte in cui attribuisce la competenza sull’opposizione a sanzioni amministrative al giudice del luogo della violazione anziché a quello di residenza dell’opponente. Inammissibile invece la questione in riferimento all’art. 25 della Costituzione. La questione era già stata decisa con l’ordinanza n. 459/2002.
Di cosa si tratta
Il Giudice di pace di Trino ha sollevato la stessa questione in due procedimenti distinti: due cittadini residenti in luoghi diversi da quello in cui erano state commesse le infrazioni al codice della strada contestate, si opponevano al fatto di dover adire il giudice del luogo della violazione. La questione era identica a quella già proposta più volte dallo stesso rimettente.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice di pace di Trino ha impugnato l’art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui attribuisce la competenza all’opposizione al giudice del luogo della violazione anziché a quello del luogo di residenza dell’opponente.
La decisione della Corte
La Corte riunisce i due giudizi. Dichiara la manifesta infondatezza in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, Cost. e la manifesta inammissibilità in riferimento all’art. 25 Cost.: è la stessa decisione già adottata con l’ordinanza n. 459/2002 per ordinanze identiche dello stesso rimettente. Non vi sono profili nuovi di incostituzionalità.
Il principio
La scelta del legislatore di radicare la competenza per le opposizioni a sanzioni amministrative nel luogo della violazione — anziché in quello di residenza dell’opponente — è ragionevole: in quel luogo si trovano le prove, i testimoni e i verbalizzanti. Non viola l’uguaglianza, il diritto di difesa né la ragionevole durata del processo.
Domande e risposte
Perché il legislatore ha scelto il foro del luogo della violazione?
Perché in quel luogo si trovano normalmente gli elementi di prova: gli agenti verbalizzanti, i possibili testimoni, la documentazione dell’accertamento. Questo criterio serve a garantire l’efficienza del procedimento e la vicinanza alle prove, anche a costo di un disagio per l’opponente residente altrove.
L’art. 25 Cost. può essere invocato per le sanzioni amministrative?
La Corte lo dichiara inammissibile. L’art. 25 della Costituzione riguarda il giudice naturale precostituito per legge e si applica tradizionalmente in ambito penale. Per le sanzioni amministrative depenalizzate, il profilo è ritenuto non pertinente.
Cosa significa che la questione era “già stata decisa” con l’ordinanza n. 459/2002?
Significa che lo stesso rimettente (Giudice di pace di Trino, e in un caso di Varallo) aveva già sollevato questioni identiche su cui la Corte si era pronunciata. Non essendo stati prospettati profili nuovi, la Corte replica la stessa decisione senza riaprire il dibattito nel merito.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza, parametro invocato
- Art. 24 della Costituzione — Diritto di difesa, parametro invocato
- Art. 25 della Costituzione — Giudice naturale, parametro dichiarato inammissibile
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