Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 26 della legge n. 63/2001, nella parte in cui la disposizione transitoria non consente di usare ai fini delle contestazioni (art. 500 c.p.p.) le dichiarazioni rese prima dell’entrata in vigore della riforma, non ancora acquisite al fascicolo dibattimentale. La norma transitoria è ragionevole perché gestisce il passaggio tra due modelli processuali profondamente diversi.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Milano, in un processo penale, si trovava di fronte al problema di usare ai fini delle contestazioni (art. 500 c.p.p.) le dichiarazioni rese da un coimputato “patteggiante” — ora esaminato come teste assistito — durante le indagini preliminari, prima che fosse vigente la legge n. 63/2001 attuativa della riforma costituzionale del giusto processo. Quelle dichiarazioni non erano state preventivamente acquisite al fascicolo dibattimentale.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Milano ha impugnato l’art. 26 della legge 1° marzo 2001, n. 63 in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui la disciplina transitoria non consente l’utilizzabilità ai fini delle contestazioni ex art. 500 c.p.p. delle dichiarazioni rese prima dell’entrata in vigore della legge, non ancora acquisite al fascicolo dibattimentale.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta infondatezza. La disciplina transitoria è giustificata dall’esigenza di calibrare il passaggio tra due modelli processuali non poco difformi: il rimettente vorrebbe applicare il “nuovo” sistema (esame del coimputato patteggiante come teste assistito) continuando però ad avvalersi di atti assunti sotto il “vecchio” modello, senza le garanzie del nuovo. Questa combinazione è riservata alla scelta del legislatore. Inoltre la Corte aveva già ritenuto ragionevole individuare nell’acquisizione al fascicolo dibattimentale il “fatto processuale” che segna il passaggio tra i regimi (sentenza n. 381/2001).
Il principio
Il legislatore può legittimamente adottare norme di diritto intertemporale che evitino sia la conservazione del sistema previgente incompatibile con i nuovi principi, sia la dispersione delle risultanze processuali già acquisite. La scelta di individuare nell’acquisizione al fascicolo dibattimentale lo spartiacque tra i regimi è ragionevole e non censurabile dalla Corte.
Domande e risposte
Cosa sono le “contestazioni” ai sensi dell’art. 500 c.p.p.?
Sono la procedura con cui il pubblico ministero o la difesa possono utilizzare le dichiarazioni rese dal testimone in fase di indagini, quando queste siano difformi da quelle rese in dibattimento, per valutarne l’attendibilità.
Perché l’acquisizione al fascicolo dibattimentale è il “fatto processuale” rilevante?
Perché distingue gli atti già “entrati” nel processo secondo le vecchie regole da quelli non ancora acquisiti, che devono seguire le nuove. È un criterio temporale e oggettivo che garantisce certezza procedurale nella fase di transizione tra i due regimi.
La questione era stata già esaminata in precedenza?
Sì. La Corte aveva già affrontato la ragionevolezza del regime transitorio nella sentenza n. 381/2001. Le censure del rimettente non evidenziavano profili nuovi o diversi, portando alle medesime conclusioni di infondatezza.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Uguaglianza e ragionevolezza, parametro invocato
- Art. 24 della Costituzione — Diritto di difesa, parametro invocato
- Art. 111 della Costituzione — Giusto processo e contraddittorio, parametro invocato
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.