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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sull’ubicazione della sezione distaccata del Tribunale di Siracusa (Avola anziché Noto). Si tratta della stessa questione già dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza con l’ordinanza n. 149/2001: il giudice rimettente non può riproporla nello stesso giudizio.
Di cosa si tratta
Il Giudice di pace di Noto aveva già sollevato la stessa questione nel 2000: la Corte l’aveva dichiarata inammissibile con l’ordinanza n. 149/2001 per difetto di rilevanza (il giudice di pace non può applicare le norme impugnate). Nel 2002, nello stesso giudizio, il Giudice di pace aveva riproposto la stessa questione sostenendo che la rilevanza sussistesse. La Corte respinge questa impostazione.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice di pace di Noto aveva impugnato l’art. 48-bis del r.d. n. 12/1941 e le tabelle A e B allegate al d.lgs. n. 51/1998 in riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 113 della Costituzione, nella parte in cui istituivano la sezione distaccata del Tribunale di Siracusa nel Comune di Avola anziçhé in quello di Noto.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta inammissibilità. In presenza di una pronuncia avente contenuto decisorio che abbia accertato un difetto di rilevanza non modificabile dal giudice a quo, non è consentito al medesimo rimettente riproporre nel medesimo giudizio la stessa questione: ciò si concretizzerebbe nell’impugnazione della precedente decisione della Corte, inammissibile ai sensi dell’art. 137, ultimo comma, della Costituzione.
Il principio
Una volta che la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile una questione per difetto di rilevanza con pronuncia di contenuto decisorio, il giudice rimettente non può riproporla nello stesso giudizio limitandosi ad affermare che la rilevanza, a suo avviso, sussisterebbe. La situazione processuale del giudizio principale deve essere effettivamente mutata.
Domande e risposte
Perché la Corte ha dichiarato inammissibile anche la costituzione del Comune di Noto?
Perché l’atto di costituzione era stato depositato fuori dal termine perentorio stabilito dall’art. 25 della legge n. 87/1953, computato secondo le norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Cosa significa che il difetto di rilevanza è “non modificabile dal giudice a quo”?
Significa che la situazione processuale che impedisce al giudice di applicare le norme impugnate è strutturale e non può essere alterata da una diversa valutazione dello stesso giudice: la rilevanza è assente in modo oggettivo e definitivo per quel giudizio.
Cosa avrebbe potuto fare il Giudice di pace per superare il precedente?
Avrebbe dovuto attendere un diverso giudizio (o un mutamento effettivo della fattispecie) in cui le norme impugnate fossero effettivamente applicabili, oppure attendere una modifica normativa che rendesse rilevante la questione nel contesto di un nuovo procedimento.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Uguaglianza, tra i parametri invocati
- Art. 24 della Costituzione — Diritto di difesa, parametro invocato
- Art. 76 della Costituzione — Delega legislativa, parametro invocato per eccesso di delega
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