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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Con sentenza n. 45/2003 la Corte costituzionale dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare abrogativo dell’art. 35 della legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori), nella parte che limita l’applicabilità del Titolo III (libertà sindacale nei luoghi di lavoro) alle imprese con più di quindici dipendenti.

Di cosa si tratta

L’art. 35 dello Statuto dei lavoratori circoscrive l’applicazione delle tutele del Titolo III (che include il diritto di assemblea, di affissione, e la disciplina dei rappresentanti sindacali) alle unità produttive con più di quindici dipendenti. I promotori chiedevano l’abrogazione di questo articolo al fine di estendere a tutti i lavoratori dipendenti le tutele sindacali, indipendentemente dalle dimensioni dell’impresa.

La questione di legittimità costituzionale

Giudizio di ammissibilità referendaria ai sensi dell’art. 2, primo comma, della legge cost. n. 1/1953, relativo alla richiesta di abrogazione dell’art. 35 della legge n. 300/1970 (come modificato dall’art. 6, comma 1, della legge n. 108/1990).

La decisione della Corte

La Corte costituzionale dichiara inammissibile la richiesta di referendum. L’abrogazione dell’art. 35 produrrebbe un risultato normativo contraddittorio: sopprimendo il limite dimensionale, si otterrebbe l’estensione automatica delle tutele a tutti, ma senza la necessaria disciplina attuativa (es. criteri di computo, modalità di elezione delle RSA nelle microimprese), rendendo di fatto inapplicabili alcune delle norme del Titolo III nelle realtà più piccole.

Il principio

Un quesito referendario è inammissibile quando l’abrogazione della norma non raggiunge il risultato normativo voluto dai promotori, o quando quel risultato è raggiungibile solo attraverso interventi positivi del legislatore che il referendum da solo non può realizzare. In questi casi si parla di «incompletezza normativa» del quesito.

Domande e risposte

Cosa prevede l’art. 35 dello Statuto dei lavoratori?

Stabilisce che le norme del Titolo III dello Statuto (libertà e attività sindacale) si applicano alle unità produttive con più di quindici dipendenti e alle imprese agricole con più di cinque dipendenti. Nelle unità più piccole tali tutele non si applicano direttamente.

Qual era lo scopo del quesito referendario?

I promotori intendevano abolire la soglia dimensionale per estendere le tutele sindacali a tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal numero di dipendenti dell’azienda. Il quesito era collegato a un’altra richiesta referendaria sull’art. 18 (dichiarata ammissibile con la sentenza n. 41/2003).

Perché la Corte dichiara il quesito inammissibile?

Perché l’abrogazione dell’art. 35 non basterebbe, da sola, a raggiungere l’obiettivo perseguito dai promotori: occorrerebbero ulteriori interventi legislativi per rendere operativa nelle piccole imprese la disciplina sindacale del Titolo III. Il referendum non crea leggi, si limita ad abrogarne; il vuoto normativo risultante sarebbe incolmabile senza un’azione positiva del Parlamento.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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