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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 2, comma 6-bis, del d.l. n. 69/1989, in quanto la norma impugnata era già stata dichiarata incostituzionale dalla Corte con sentenza n. 289/1994 e non è più vigente nell’ordinamento.
Di cosa si tratta
La Commissione tributaria di secondo grado di Verona aveva sollevato nel 1994 questione sull’art. 2, comma 6-bis, del d.l. n. 69/1989, che prevedeva un trattamento tributario privilegiato per le pensioni degli ex parlamentari e categorie equiparate. La questione è pervenuta alla Corte nel 2002, ma nel frattempo la norma era già stata dichiarata incostituzionale.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 2, comma 6-bis, del d.l. 2 marzo 1989, n. 69, convertito nella legge n. 154/1989, nella parte relativa al trattamento tributario delle pensioni degli ex parlamentari. Parametro: artt. 3 e 53, comma 1, della Costituzione (uguaglianza e capacità contributiva). Giudice rimettente: Commissione tributaria di secondo grado di Verona.
La decisione della Corte
La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione, poiché la norma denunciata è già stata dichiarata incostituzionale con sentenza n. 289/1994 ed è uscita dall’ordinamento giuridico. Questioni identiche erano state già dichiarate inammissibili con sentenza n. 316/1994 e ordinanza n. 275/1999.
Il principio
Quando la norma oggetto di questione è già stata dichiarata incostituzionale ed è uscita dall’ordinamento, ogni ulteriore questione sulla stessa norma è inammissibile: non vi è più nulla da annullare. Il giudice a quo dovrà decidere il caso applicando l’ordinamento come modificato dalla pronuncia di incostituzionalità.
Domande e risposte
Cosa prevedeva la norma dichiarata incostituzionale?
L’art. 2, comma 6-bis, del d.l. n. 69/1989 prevedeva che le pensioni corrisposte agli ex parlamentari e ad alcune categorie equiparate beneficiassero di un regime tributario più favorevole rispetto a quello ordinario, in contrasto con i principi di uguaglianza e capacità contributiva.
Perché la questione era ancora pendente nel 2003 se la norma era stata annullata nel 1994?
L’ordinanza di rimessione era stata emessa nel maggio 1994 dalla Commissione tributaria, ma era pervenuta alla Corte solo nel maggio 2002. I tempi tecnici della trasmissione e iscrizione al registro possono causare questo tipo di disallineamento, specialmente per ordinanze emesse da commissioni tributarie.
Cosa deve fare ora il giudice che aveva sollevato la questione?
Deve decidere il caso applicando l’ordinamento come risultante dopo la dichiarazione di incostituzionalità della norma. La sentenza n. 289/1994 ha effetto erga omnes, quindi si applica anche al giudizio a quo.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza
- Art. 53 della Costituzione — capacità contributiva e sistema tributario
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