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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzioni sollevato dal Tribunale di Brescia contro la delibera della Camera dei deputati che aveva dichiarato insindacabili le dichiarazioni del deputato Sgarbi nei confronti del magistrato Colombo.

Di cosa si tratta

Il Tribunale di Brescia stava giudicando il deputato Vittorio Sgarbi per diffamazione nei confronti del dr. Gherardo Colombo, all’epoca sostituto procuratore presso il Tribunale di Milano, per dichiarazioni rese durante la trasmissione televisiva “Sgarbi quotidiani” nei giorni 8, 11 e 12 febbraio 1997. La Camera dei deputati, con delibera dell’8 febbraio 2001, aveva dichiarato le opinioni insindacabili ai sensi dell’art. 68, comma 1, della Costituzione.

La questione di legittimità costituzionale

Conflitto di attribuzioni promosso dal Tribunale di Brescia nei confronti della Camera dei deputati. Il Tribunale sosteneva che non vi fosse il necessario nesso funzionale tra le dichiarazioni televisive di Sgarbi e l’esercizio del mandato parlamentare. Parametro: art. 68, comma 1, della Costituzione (insindacabilità parlamentare).

La decisione della Corte

La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzioni promosso dal Tribunale di Brescia, disponendo che l’atto introduttivo sia notificato alla Camera dei deputati entro sessanta giorni per l’instaurazione del contraddittorio nel merito.

Il principio

Il giudice ordinario è legittimato a sollevare conflitto di attribuzioni quando ritiene che una delibera parlamentare di insindacabilità abbia invaso la propria sfera di competenza giurisdizionale, affermando l’insindacabilità di atti per i quali non sussiste il necessario nesso funzionale con l’esercizio delle funzioni parlamentari.

Domande e risposte

Quando un parlamentare è insindacabile per le proprie dichiarazioni?

L’art. 68, comma 1, Cost. prevede che i parlamentari non possano essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle funzioni parlamentari. Secondo la giurisprudenza costituzionale, occorre un nesso funzionale tra la dichiarazione e l’attività parlamentare: non basta che chi parli sia parlamentare.

Le dichiarazioni televisive di un parlamentare sono sempre insindacabili?

No. Le dichiarazioni rese in una trasmissione televisiva non sono automaticamente riconducibili all’esercizio delle funzioni parlamentari. Occorre verificare se esista un nesso funzionale specifico con un’attività parlamentare determinata (una interrogazione, un discorso in aula, ecc.).

Qual è la differenza tra questa fase (ammissibilità) e la decisione nel merito?

In questa fase la Corte verifica solo se il conflitto è formalmente ammissibile (sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi), senza pronunciarsi sul merito. Il conflitto sarà deciso nel merito solo dopo che la Camera si è costituita e si è svolto il contraddittorio.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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