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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 34, comma 2, c.p.p.: il GIP che ha emesso una misura cautelare non è incompatibile a decidere sulla successiva richiesta di archiviazione nel medesimo procedimento.

Di cosa si tratta

Il Giudice per le indagini preliminari (GIP) del Tribunale per i minorenni di Torino doveva pronunciarsi sulla opposizione della persona offesa a una richiesta di archiviazione. Poiché in precedenza lo stesso GIP aveva emesso un’ordinanza applicativa di una misura cautelare personale nei confronti dello stesso indagato, si poneva la questione se ciò creasse una situazione di incompatibilità preclusiva.

La questione di legittimità costituzionale

Norma impugnata: art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, «nella parte in cui non prevede l’incompatibilità del GIP a pronunciarsi sulla richiesta di archiviazione qualora lo stesso giudice abbia in precedenza emesso un’ordinanza applicativa di misura cautelare personale». Parametro: artt. 3, 24, 25, 27, 101 e 111 della Costituzione. Giudice rimettente: GIP del Tribunale per i minorenni di Torino.

La decisione della Corte

La Corte dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, c.p.p., in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 27, 101 e 111 della Costituzione.

Il principio

L’incompatibilità del giudice per aver compiuto atti nel medesimo procedimento è istituto di stretta interpretazione: non ogni atto endoprocedimentale crea incompatibilità. Il fatto che il GIP abbia emesso una misura cautelare non significa che abbia anticipato il giudizio di merito o espresso valutazioni sulla fondatezza dell’accusa tali da comprometterne l’imparzialità nella fase dell’archiviazione.

Domande e risposte

Quando scatta l’incompatibilità del giudice nel processo penale?

L’art. 34 c.p.p. prevede l’incompatibilità quando il giudice ha svolto funzioni di giudice dell’udienza preliminare, di giudice del dibattimento o ha già giudicato nel merito. Le misure cautelari rientrano in una valutazione prognostica di fumo di reato e pericolo, non in un giudizio di merito sulla responsabilità.

Perché l’emissione di una misura cautelare non crea incompatibilità per l’archiviazione?

Perché la misura cautelare si basa su gravi indizi di colpevolezza (art. 273 c.p.p.), che è una valutazione allo stato degli atti e provvisoria, mentre la decisione sulla archiviazione attiene alla prospettiva processuale complessiva. I due giudizi hanno oggetti e standard probatori differenti.

Cosa succederebbe se il GIP fosse dichiarato incompatibile?

Dovrebbe essere sostituito da un altro GIP per la fase dell’archiviazione. Ma la Corte ritiene che tale soluzione non sia costituzionalmente imposta e che le norme vigenti garantiscano già adeguatamente l’imparzialità del giudice.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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