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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 106, comma 4-bis, c.p.p., che vieta a un unico difensore di assistere più imputati che abbiano reso dichiarazioni accusatorie l’uno contro l’altro. Il divieto tutela l’effettività del diritto di difesa.
Di cosa si tratta
La Corte di assise di appello di Caltanissetta aveva sollevato questione sulla disposizione introdotta dalla legge n. 45/2001 sui collaboratori di giustizia, che impedisce a un unico difensore di assistere contemporaneamente più imputati che abbiano reso dichiarazioni concernenti la responsabilità di altro imputato nello stesso procedimento o in procedimenti connessi.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 106, comma 4-bis, del c.p.p. (introdotto dall’art. 16, comma 1, lett. c), legge n. 45/2001), nella parte in cui esclude la difesa di più imputati dichiaranti contro altri coimputati da parte dello stesso difensore. Parametro: artt. 3 e 24 della Costituzione. Giudice rimettente: Corte di assise di appello di Caltanissetta.
La decisione della Corte
La Corte dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 106, comma 4-bis, c.p.p., in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Il principio
Il divieto di difesa comune per imputati in conflitto di interessi è funzionale all’effettività del diritto di difesa di ciascuno: quando due imputati hanno reso dichiarazioni accusatorie reciprocamente, i loro interessi processuali sono potenzialmente contrapposti e il medesimo difensore non potrebbe adeguatamente tutelare entrambi senza incorrere in un conflitto di interessi.
Domande e risposte
Perché due collaboratori di giustizia non possono avere lo stesso difensore?
Perché se ciascuno ha accusato l’altro o terzi nello stesso procedimento, i loro interessi difensivi sono in conflitto: lo stesso avvocato non potrebbe efficacemente sostenere versioni dei fatti potenzialmente contraddittorie o strategie difensive incompatibili. Il divieto tutela l’integrità della difesa di ciascuno.
L’imputato può scegliere liberamente il proprio difensore?
In linea di principio sì, ma il diritto alla libera scelta del difensore non è assoluto: la legge può limitarlo quando ci siano ragioni fondate legate alla correttezza del processo e all’effettività della difesa stessa, come nel caso del conflitto di interessi.
Cosa succede se il difensore comune è già stato nominato prima del divieto?
Il giudice, rilevata la situazione di incompatibilità, dovrà applicare le disposizioni sull’incompatibilità del difensore e invitare gli imputati a nominare nuovi difensori, garantendo comunque tempi adeguati per l’organizzazione della difesa.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa in giudizio
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza
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