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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara non fondata la questione sull’art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, sollevata dal Tribunale di Pisa. La norma vieta che la violazione di norme imperative sull’assunzione nelle PA possa comportare la conversione del rapporto a tempo indeterminato. La Corte esclude la violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione: il principio del concorso pubblico giustifica il trattamento differenziato rispetto ai lavoratori privati.

Di cosa si tratta

Il Tribunale di Pisa era investito del ricorso di ex dipendenti del Comune di Pisa (personale A.T.A. scolastico), assunti con contratti a termine ripetutamente prorogati dal Ministero dell’Istruzione dopo il trasferimento allo Stato. Essi chiedevano la conversione del rapporto a tempo indeterminato, come sarebbe avvenuto nel settore privato. Ma l’art. 36, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 vieta espressamente tale conversione nelle PA.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Pisa ha impugnato l’art. 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui esclude che la violazione di norme imperative sull’assunzione nelle PA possa comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la questione non fondata. Il principio del concorso pubblico (art. 97, comma 3, Cost.) è del tutto estraneo al lavoro privato e giustifica la diversità di trattamento: anche dopo la privatizzazione del rapporto di lavoro pubblico, l’accesso deve avvenire mediante concorso, salvo eccezioni previste per legge. Il divieto di conversione presidia l’accesso imparziale alle cariche pubbliche.

Il principio

La privatizzazione del rapporto di lavoro pubblico non comporta l’eliminazione del principio concorsuale nell’accesso: la sanzione per il lavoro a termine illegittimo nella PA non può essere la stabilizzazione automatica, pena la violazione dell’art. 97, comma 3, Cost. Il rimedio è esclusivamente risarcitorio.

Domande e risposte

Un dipendente pubblico con contratto a termine illegittimo può ottenere la stabilizzazione?

No, secondo questa sentenza. La violazione delle norme imperative sull’assunzione dà diritto solo al risarcimento del danno, non alla conversione del rapporto a tempo indeterminato.

La stessa regola vale nel settore privato?

No: nel settore privato, la violazione delle norme sul lavoro a termine può comportare la conversione a tempo indeterminato ai sensi della legge n. 230 del 1962 (e oggi del d.lgs. n. 81 del 2015).

Perché il principio del concorso è così rilevante?

L’art. 97, comma 3, Cost. impone che l’accesso ai pubblici impieghi avvenga per concorso, a garanzia dell’imparzialità e del buon andamento della PA. Consentire la stabilizzazione automatica dei precari bypasserebbe questa garanzia costituzionale.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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