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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Con ordinanza n. 40/2003 la Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 45, comma 6, della legge n. 144/1999 (proroga di progetti LSU limitata a chi avesse maturato dodici mesi tra il 1998 e il 1999), sollevata dal Tribunale di Torino per violazione dell’art. 3 Cost.

Di cosa si tratta

L’art. 45, comma 6, della legge n. 144/1999 limitava la possibilità di proroga dei progetti di lavori socialmente utili e i relativi benefici ai soli soggetti che avessero maturato o potuto maturare dodici mesi di attività LSU nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1998 e il 31 dicembre 1999. Il Tribunale di Torino, in un giudizio promosso da lavoratori LSU esclusi da tale beneficio perché i loro progetti erano stati avviati in anticipo o con interruzioni, dubitava che tale limitazione violasse il principio di uguaglianza.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Torino ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 45, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui limita la proroga a chi avesse maturato dodici mesi di LSU nel biennio 1998-1999.

La decisione della Corte

La Corte costituzionale dichiara la manifesta inammissibilità della questione. Il giudice rimettente non ha adeguatamente motivato la rilevanza nel giudizio a quo né ha descritto con precisione la fattispecie concreta, elementi indispensabili per valutare se la norma censurata fosse effettivamente applicabile al caso in esame.

Il principio

La manifesta inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza e sulla fattispecie concreta è un vizio processuale che impedisce alla Corte di pronunciarsi nel merito: il giudice rimettente deve descrivere con precisione il caso e spiegare perché la norma impugnata sia necessaria per risolverlo.

Domande e risposte

Chi erano i lavoratori LSU interessati dal caso?

Erano dipendenti che avevano partecipato a progetti annuali per lavori socialmente utili predisposti dal Comune di Torino, ma le cui iniziative erano state avviate o concluse in tempi che non coincidevano esattamente con il biennio 1998-1999 richiesto dalla norma per accedere alla proroga.

Qual è il requisito dei «dodici mesi» previsto dalla norma?

L’art. 45, comma 6, della legge n. 144/1999 condizionava la proroga dei progetti LSU e i relativi benefici al fatto che il lavoratore avesse maturato o potesse maturare dodici mesi di attività nel periodo 1° gennaio 1998 – 31 dicembre 1999. Chi non soddisfaceva questo criterio era escluso dalla proroga.

Perché la questione è inammissibile e non infondata?

La Corte non entra nel merito perché il giudice rimettente non ha fornito una descrizione sufficientemente precisa del caso concreto e non ha adeguatamente dimostrato la rilevanza della questione. Senza questi elementi, la Corte non può valutare se la norma sia effettivamente applicata nel giudizio a quo.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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