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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 31 della legge finanziaria 1986 che prevedeva contributi SSN diversificati per i liberi professionisti rispetto ai lavoratori dipendenti. La differenziazione è giustificata dalla diversità delle situazioni.
Di cosa si tratta
Un libero professionista aveva impugnato una cartella esattoriale relativa al contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale (SSN). La Commissione tributaria provinciale di Biella aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 31, comma 13, della legge finanziaria 1986 (l. n. 41/1986), come modificato dal d.l. n. 384/1992, nella parte in cui applicava ai liberi professionisti aliquote di contribuzione SSN diverse da quelle dei lavoratori dipendenti.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 31, comma 13 (in riferimento ai commi 8 e 14) della legge n. 41/1986, come modificato dall’art. 6, comma 11, del d.l. n. 384/1992. Parametro: art. 3 della Costituzione (principio di uguaglianza). Giudice rimettente: Commissione tributaria provinciale di Biella.
La decisione della Corte
La Corte dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 31, comma 13, della legge n. 41/1986 come modificato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione.
Il principio
Il principio di uguaglianza non impone un trattamento contributivo identico per lavoratori dipendenti e liberi professionisti in materia di contributi SSN: le due categorie si trovano in situazioni diverse sotto il profilo della struttura reddituale e previdenziale, e la differenziazione normativa è frutto di scelte legislative non manifestamente irragionevoli.
Domande e risposte
Perché i liberi professionisti pagavano contributi SSN diversi dai dipendenti?
La legge finanziaria 1986 e le sue modifiche avevano stabilito aliquote e massimali differenziati per categorie di contribuenti in base alla struttura del loro reddito imponibile. I professionisti erano soggetti a una disciplina propria, ritenuta dal legislatore adeguata alle loro caratteristiche reddituali.
Il principio di uguaglianza impone la stessa aliquota per tutti?
No. L’art. 3 Cost. vieta discriminazioni irragionevoli, ma consente trattamenti diversi per situazioni oggettivamente diverse. La Corte ha ritenuto non irragionevole la differenziazione contributiva tra lavoratori dipendenti e liberi professionisti, data la diversità strutturale delle due categorie.
La questione è stata dichiarata “manifestamente” infondata: cosa significa?
Con questa formula la Corte decide in camera di consiglio, senza udienza pubblica, quando la questione è priva di qualsiasi dubbio di costituzionalità, non richiedendo un’ampia trattazione. Non è meno definitiva di una decisione ordinaria: produce gli stessi effetti vincolanti.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.