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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Con sentenza n. 38/2003 la Corte costituzionale accoglie il conflitto di attribuzioni della Regione Valle d’Aosta e annulla l’art. 10 del d.P.R. n. 361/2000 nella parte in cui attribuisce al prefetto — invece che al Presidente della Regione — i compiti amministrativi in materia di riconoscimento delle persone giuridiche private operanti nella Valle d’Aosta.

Di cosa si tratta

Il d.P.R. n. 361/2000 ha semplificato le procedure di riconoscimento delle persone giuridiche private, attribuendo al prefetto le relative funzioni amministrative. La Regione Valle d’Aosta ha contestato questa scelta, sostenendo che per il proprio territorio tali funzioni spettassero al Presidente della Giunta regionale in base allo statuto speciale (l. cost. n. 4/1948) e al d.lgs. n. 545/1945, e che in precedenza fossero esercitate dalla Regione in via delegata.

La questione di legittimità costituzionale

Conflitto di attribuzioni sollevato dalla Regione Valle d’Aosta nei confronti dello Stato a seguito dell’emanazione dell’art. 10 del d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361. Il parametro invocato è l’art. 44 della legge cost. n. 4/1948 (statuto speciale) e l’art. 4 del d.lgs. lgt. n. 545/1945, che attribuiscono al Presidente della Regione le funzioni già spettanti al prefetto.

La decisione della Corte

La Corte dichiara che non spetta allo Stato, tramite regolamento governativo, attribuire al prefetto i compiti relativi alle persone giuridiche operanti esclusivamente in Valle d’Aosta. Annulla di conseguenza l’art. 10 del d.P.R. n. 361/2000 per violazione dell’autonomia speciale valdostana.

Il principio

Le norme di attuazione degli statuti speciali, che trasferiscono funzioni statali al Presidente della Regione, non possono essere derogate da regolamenti governativi ordinari. La competenza regolamentare del Governo incontra il limite degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione, che prevalgono in quanto fonti di rango costituzionale o para-costituzionale.

Domande e risposte

Cosa prevede lo statuto speciale della Valle d’Aosta per le funzioni prefettizie?

L’art. 44 della legge cost. n. 4/1948 e il d.lgs. n. 545/1945 attribuiscono al Presidente della Giunta regionale le funzioni che, nelle Regioni ordinarie, spettano al prefetto. Ciò vale anche per le competenze in materia di persone giuridiche private operanti esclusivamente nella Regione.

Cos’è il d.P.R. n. 361/2000?

È il regolamento che ha semplificato le procedure di riconoscimento delle persone giuridiche private (associazioni, fondazioni ecc.) previste dall’art. 12 del codice civile, introducendo un sistema di riconoscimento con atto del prefetto in luogo del decreto del Presidente della Repubblica.

Perché il regolamento governativo non può derogare allo statuto speciale?

Gli statuti delle Regioni a statuto speciale sono fonti di rango costituzionale, adottate con legge costituzionale. Un regolamento governativo è una fonte di rango secondario che non può derogare a fonti di livello superiore. Il d.P.R. era quindi invalido nella parte in cui contraddiceva lo statuto speciale valdostano.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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