Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 29-bis della legge n. 184 del 1983, sollevata dal Tribunale per i minorenni di Cagliari. Il giudice chiedeva se una donna nubile potesse ottenere la dichiarazione di idoneità all’adozione internazionale “in casi particolari”. La Corte rileva che l’ordinanza di rimessione non ha censurato una norma necessaria alla decisione.

Di cosa si tratta

La signora Annalisa Dessalvi, nubile, intendeva adottare una minore bielorussa con la quale aveva un legame affettivo quinquennale. L’ordinamento bielorusso richiedeva la dichiarazione di idoneità italiana all’adozione internazionale, ma la legge italiana (art. 29-bis l. n. 184/1983) consente tale dichiarazione, in linea generale, solo alle coppie coniugate. Il Tribunale di Cagliari sollevava la questione di legittimità della limitazione.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale per i minorenni di Cagliari ha impugnato l’art. 29-bis della legge n. 184 del 1983 (e “le norme collegate”), in riferimento agli artt. 2, 3 e 30 della Costituzione, nella parte in cui esclude le persone singole dalla possibilità di ottenere la dichiarazione di idoneità all’adozione internazionale in casi particolari.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile. Il percorso logico-giuridico per giungere alla soluzione richiesta impone di esaminare anche l’art. 36, comma 2, lettera b), della stessa legge n. 184/1983 (relativo al riconoscimento in Italia di adozioni da Paesi non aderenti alla Convenzione dell’Aja), che il Tribunale non ha censurato. La mancanza di questa censura rende incompleto il quesito e determina l’inammissibilità.

Il principio

Il giudice rimettente deve indicare con precisione tutte le disposizioni che assumono viziate: se il ragionamento per pervenire all’addizione o alla correzione richiesta implica l’esame di una norma non impugnata, la questione è inammissibile per incompletezza dell’atto introduttivo del giudizio costituzionale.

Domande e risposte

Una persona single può adottare un minore straniero in Italia?

In via generale no, salvo le eccezioni tassativamente previste dall’art. 44, l. n. 184/1983. La questione di fondo è rimasta senza risposta nel merito in questo giudizio.

La Bielorussia aderisce alla Convenzione dell’Aja sulle adozioni internazionali?

All’epoca dei fatti, la Bielorussia aveva firmato ma non ratificato la Convenzione dell’Aja del 29 maggio 1993. Questo rendeva applicabile la procedura speciale dell’art. 36 l. n. 184/1983.

Cosa sono i “casi particolari” di adozione?

Sono le ipotesi dell’art. 44 l. n. 184/1983, in cui è possibile l’adozione anche in presenza di famiglia di origine: ad esempio, adozione del figlio del coniuge, adozione di minori orfani da parte di parenti stretti, o adozione quando non è possibile quella piena.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.