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La Corte dichiara non fondata la questione del Governo sulla legge regionale valdostana che introduceva misure di parità di genere nelle liste elettorali per il Consiglio regionale. Le disposizioni rientrano nella competenza statutaria della Regione.
Di cosa si tratta
La Valle d’Aosta aveva approvato una legge regionale che introduceva l’obbligo di rappresentanza equilibrata tra i sessi nelle liste elettorali per il Consiglio regionale. Il Governo aveva impugnato la legge sostenendo che violasse gli artt. 3, comma 1, e 51, comma 1, della Costituzione, analoghi ai vizi già riscontrati dalla Corte con la sentenza n. 422/1995 che aveva dichiarato incostituzionali le c.d. quote rosa nelle leggi elettorali nazionali.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: artt. 2, comma 2, e 7, comma 1, della legge regionale Valle d’Aosta che modificava la legge regionale n. 3/1993 sulle elezioni del Consiglio regionale. Parametro: artt. 3, comma 1, e 51, comma 1, della Costituzione. Giudice rimettente: Governo dello Stato (giudizio in via principale).
La decisione della Corte
La Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, riconoscendo la competenza della Regione Valle d’Aosta a disciplinare le proprie elezioni consiliari e la compatibilità delle misure di parità di genere con il quadro costituzionale rinnovato dalla L. cost. n. 1/2003.
Il principio
Dopo la revisione costituzionale dell’art. 51, comma 1, Cost. (che ora prevede che la Repubblica promuova le pari opportunità tra donne e uomini con appositi provvedimenti), le misure volte a garantire la rappresentanza equilibrata tra i sessi nelle elezioni regionali non violano i principi di uguaglianza e di parità di accesso alle cariche pubbliche, ma anzi li attuano.
Domande e risposte
Il precedente del 1995 sulle quote rosa è stato superato?
Sì. La sentenza n. 422/1995 aveva dichiarato incostituzionali le quote rosa nella legge elettorale nazionale, ma da allora la Costituzione è stata modificata: l’art. 51, comma 1, Cost. prevede ora che la Repubblica promuova le pari opportunità con appositi provvedimenti, e l’art. 117, comma 7, Cost. impone alle Regioni di rimuovere gli ostacoli alla parità di accesso alle cariche elettive.
La Valle d’Aosta aveva competenza per disciplinare le elezioni regionali?
Sì. Lo Statuto speciale valdostano attribuisce alla Regione potestà legislativa in materia di elezione del Consiglio regionale, confermata dall’art. 15 dello Statuto. La legge impugnata era stata approvata con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri, nel rispetto delle procedure statutarie.
Le misure di parità di genere nelle liste elettorali sono obbligatorie per le Regioni?
Non sono obbligatorie in senso assoluto, ma sono costituzionalmente legittime. Le Regioni che le introducono non violano la Costituzione: al contrario, danno attuazione al principio di promozione delle pari opportunità consacrato nell’art. 51, comma 1, Cost. riformato.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza
- Art. 117 della Costituzione — potestà legislativa regionale e parità di accesso
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