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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Con sentenza n. 37/2003 la Corte costituzionale, riuniti due ricorsi della Regione Friuli-Venezia Giulia, dichiara in parte manifestamente inammissibile e in parte non fondata la questione relativa alla disciplina dei lavori socialmente utili e degli ammortizzatori sociali contenuta nel d.l. n. 346/2000 e nella legge finanziaria 2001 (art. 78, commi 2, 3 e 33, legge n. 388/2000).

Di cosa si tratta

La Regione Friuli-Venezia Giulia ha impugnato alcune disposizioni del d.l. n. 346/2000 e della legge finanziaria 2001 (legge n. 388/2000) che disciplinavano le convenzioni tra Ministero del lavoro e Regioni per i lavori socialmente utili (LSU), ritenendole lesive delle proprie competenze legislative ed amministrative garantite dallo statuto speciale. In particolare, la Regione lamentava che le norme statali predeterminassero contenuto e vincoli delle convenzioni, comprimendo l’autonomia regionale.

La questione di legittimità costituzionale

La Regione Friuli-Venezia Giulia ha impugnato l’art. 2, commi 2 e 3, del d.l. n. 346/2000 in riferimento agli artt. 4, n. 1, e 48 della legge cost. n. 1/1963 (statuto Friuli) e all’art. 97 Cost.; e l’art. 78, commi 2, 3 e 33, della legge n. 388/2000 in riferimento agli stessi parametri statutari e costituzionali.

La decisione della Corte

La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 2, commi 2 e 3, del d.l. n. 346/2000 (per sopravvenuta caducazione della norma impugnata, confluita nella legge n. 388/2000) e non fondata la questione sull’art. 78, commi 2, 3 e 33, della legge n. 388/2000, ritenendo che la disciplina statale non eccedesse le competenze dello Stato in materia di tutela del lavoro e ammortizzatori sociali, materia che resta di competenza esclusiva statale anche rispetto alle Regioni a statuto speciale.

Il principio

La disciplina degli ammortizzatori sociali e dei lavori socialmente utili, ivi compresa la definizione del contenuto delle relative convenzioni tra Stato e Regioni, rientra nelle competenze legislative esclusive dello Stato, che rimangono intatte anche nei confronti delle Regioni a statuto speciale laddove lo statuto non attribuisca espressamente alla Regione una competenza specifica in materia.

Domande e risposte

Cosa sono i lavori socialmente utili (LSU)?

Sono attività lavorative svolte da disoccupati che ricevono un’indennità pubblica in cambio di prestazioni a favore della collettività. Erano ampiamente utilizzati negli anni ‘90 e 2000 come strumento di sostegno al reddito e di politica attiva del lavoro.

Perché la questione sul d.l. n. 346/2000 è inammissibile?

Perché il decreto-legge era stato nel frattempo convertito in legge (o la norma era confluita nella legge finanziaria 2001), rendendo la disposizione originariamente impugnata non più applicabile nella forma oggetto di ricorso.

Qual è la competenza delle Regioni a statuto speciale in materia di lavoro?

Le Regioni a statuto speciale godono di particolari autonomie legislative e amministrative definite nei rispettivi statuti, ma la materia degli ammortizzatori sociali e del mercato del lavoro è rimasta di competenza statale esclusiva, che prevale anche sulle competenze regionali in materie connesse.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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