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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara non fondata la questione principale sul potere della Regione Sardegna di disciplinare le elezioni delle nuove province, e inammissibile la questione subordinata. Lo Statuto speciale attribuisce alla Regione competenza esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali.

Di cosa si tratta

Il Governo aveva impugnato la legge regionale della Sardegna n. 10/2002, che fissava la data delle elezioni degli organi delle nuove province istituite con la legge regionale n. 9/2001 e disciplinava la scadenza degli organi provinciali preesistenti. La contestazione riguardava la competenza regionale a intervenire sulla durata e sul rinnovo degli organi provinciali.

La questione di legittimità costituzionale

Norma impugnata: artt. 1–4 della legge regionale Sardegna n. 10/2002. Parametro principale: eccesso dalla competenza regionale rispetto allo Statuto speciale sardo (L. cost. n. 3/1948). Parametro subordinato: art. 3 della medesima legge costituzionale. Giudice rimettente: Governo dello Stato (giudizio in via principale).

La decisione della Corte

La Corte dichiara non fondata la questione principale (artt. 1–4 della legge regionale n. 10/2002) e inammissibile la questione subordinata sollevata dal Governo in riferimento all’art. 3 dello Statuto speciale.

Il principio

La Regione Sardegna, in forza della propria competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali attribuita dallo Statuto speciale, può disciplinare le modalità di istituzione e il calendario elettorale delle proprie province, anche modificando la durata ordinaria prevista dalla legge statale, purché ciò non ecceda i limiti dello Statuto.

Domande e risposte

Perché la Sardegna può derogare alla legge statale sulle elezioni provinciali?

Perché lo Statuto speciale sardo attribuisce alla Regione potestà legislativa esclusiva sull’ordinamento degli enti locali. In quelle materie, la legge statale si applica solo in assenza di disciplina regionale (art. 57 Statuto), e la Regione può quindi modificarla con propria legge.

Cosa prevede lo Statuto speciale della Sardegna in materia di enti locali?

Lo Statuto speciale, approvato con L. cost. n. 3/1948, riserva alla Regione la potestà legislativa esclusiva su diverse materie, fra cui quella dell’ordinamento degli enti locali, consentendole di istituire nuove province e di disciplinarne le elezioni in modo autonomo rispetto alla legge dello Stato.

Perché la questione subordinata è stata dichiarata inammissibile?

La questione subordinata era stata formulata in modo generico e non sufficientemente autonomo rispetto a quella principale: la Corte l’ha dichiarata inammissibile per difetto dei requisiti di specificazione del petitum e della motivazione sulla rilevanza.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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