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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Con ordinanza n. 36/2003 la Corte costituzionale dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 147, secondo comma, del r.d. n. 267/1942 (legge fallimentare), nella parte in cui non fissa un termine per la dichiarazione del fallimento in estensione del socio occulto o apparente. La norma non viola il principio di uguaglianza.

Di cosa si tratta

L’art. 147 della legge fallimentare prevede che, in caso di fallimento di una società di persone, possano essere dichiarati falliti anche i soci illimitatamente responsabili. Il Tribunale di Firenze dubitava che la mancanza di un termine massimo per la dichiarazione di fallimento del socio occulto — emerso solo dopo la sentenza dichiarativa del fallimento sociale — violasse il principio di uguaglianza, posto che per l’imprenditore individuale cessato e per le società cancellate esiste invece un termine annuale.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Firenze ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 147, secondo comma, r.d. n. 267/1942 in riferimento all’art. 3, primo comma, della Costituzione, per l’assenza di un limite temporale decorrente dalla dichiarazione del fallimento sociale entro il quale poter dichiarare il fallimento in estensione del socio occulto o apparente.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la manifesta infondatezza della questione. Il socio occulto si trova in una posizione diversa dall’imprenditore individuale cessato o dalla società cancellata: la sua esistenza emerge solo post-fallimento e la sua responsabilità illimitata rende giustificata la mancanza di un termine fisso, senza che ciò violi il principio di uguaglianza.

Il principio

Il legislatore può legittimamente trattare in modo diverso situazioni oggettivamente diverse: il socio occulto o apparente — la cui esistenza emerge solo dopo il fallimento sociale — si distingue dall’imprenditore individuale cessato, per cui la differente disciplina dei termini non integra una violazione dell’art. 3 Cost.

Domande e risposte

Cos’è il fallimento in estensione?

È la dichiarazione di fallimento dei soci illimitatamente responsabili di una società di persone fallita. Si estende a essi perché rispondono con il loro patrimonio personale dei debiti sociali, rendendo necessario il concorso dei creditori anche sui loro beni.

Cos’è il socio occulto?

È un soggetto che partecipa a una società di persone senza che la sua qualità di socio risulti pubblicamente, ad esempio dal registro delle imprese. La sua esistenza emerge spesso solo nel corso della procedura fallimentare.

Perché la mancanza di un termine non è incostituzionale?

La Corte ritiene che la situazione del socio occulto sia strutturalmente diversa da quella dell’imprenditore individuale o della società cancellata: solo per questi ultimi opera il termine annuale ex art. 10 l.f. La diversità di trattamento è giustificata dalla diversità delle situazioni, compatibilmente con l’art. 3 Cost.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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