Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale della legge regionale lombarda che ha istituito il Comune di Baranzate senza consultare tutti gli elettori del Comune di origine (Bollate), violando l’art. 133 della Costituzione.

Di cosa si tratta

La Regione Lombardia aveva istituito il Comune di Baranzate, distaccandolo da Bollate, con un referendum al quale avevano partecipato solo gli elettori della frazione che chiedeva di diventare Comune autonomo. Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia aveva sollevato questione di legittimità costituzionale sia della disposizione della legge regionale n. 28/1992 che limitava il corpo elettorale, sia della legge n. 21/2001 che aveva istituito il nuovo Comune.

La questione di legittimità costituzionale

Norme impugnate: art. 10, comma 3, della legge regionale Lombardia n. 28/1992 e legge regionale n. 21/2001 sull’istituzione del Comune di Baranzate. Parametro: art. 133, comma 2, della Costituzione, che richiede di sentire le «popolazioni interessate». Giudice rimettente: Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia.

La decisione della Corte

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale sia dell’art. 10, comma 3, della legge regionale n. 28/1992, nella parte in cui limita il corpo elettorale ai soli residenti nella frazione, sia dell’intera legge regionale n. 21/2001 istitutiva del Comune di Baranzate.

Il principio

L’art. 133, comma 2, della Costituzione impone di sentire «le popolazioni interessate» al mutamento delle circoscrizioni comunali: questo include anche la popolazione del Comune di provenienza nella sua interezza, non solo quella della frazione che chiede l’autonomia, salvo eccezioni giustificate da peculiari circostanze del caso concreto debitamente considerate dal legislatore regionale.

Domande e risposte

Chi sono le «popolazioni interessate» al senso dell’art. 133 Cost.?

Secondo la Corte, le «popolazioni interessate» comprendono anche gli abitanti del Comune di provenienza nella sua interezza, non solo quelli della frazione che si vuole distaccare. Il distacco modifica anche la comunità che resta, e questa ha il diritto di essere consultata.

Cosa succede al Comune di Baranzate dopo la sentenza?

L’illegittimità costituzionale della legge istitutiva è dichiarata dalla Corte: spetta al legislatore regionale e alle autorità competenti trarre le conseguenze applicative e regolare la situazione creatasi.

Esistono eccezioni all’obbligo di consultare tutto il Comune?

La Corte riconosce che possono esistere situazioni in cui la consultazione dell’intero Comune non sia necessaria, ma il legislatore regionale deve motivare adeguatamente quella scelta alla luce delle peculiarità del caso: nel caso di Baranzate tale valutazione non era stata condotta in modo costituzionalmente corretto.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.