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La Corte costituzionale dichiara ammissibile il referendum abrogativo parziale dell’art. 5, lett. h), della legge n. 283/1962, che disciplina i residui di prodotti tossici negli alimenti. Il quesito è chiaro, omogeneo e non riguarda materie sottratte al referendum.
Di cosa si tratta
Un comitato promotore aveva chiesto di sottoporre a referendum abrogativo alcune parole dell’art. 5, lettera h), della legge 30 aprile 1962, n. 283, che regola l’igiene della produzione e della vendita di sostanze alimentari. La norma da abrogare consentiva al Ministro della sanità di fissare, con ordinanza, i limiti di tolleranza per i residui di prodotti tossici usati in agricoltura. L’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione aveva già dichiarato legittima la richiesta.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte verifica se la richiesta referendaria rispetti i limiti dell’art. 75, comma 2, della Costituzione (materie escluse dal referendum abrogativo) e se il quesito sia chiaro, univoco e omogeneo secondo la propria consolidata giurisprudenza. Non vi è giudice rimettente: si tratta di un giudizio referendario promosso dall’Ufficio centrale per il referendum.
La decisione della Corte
La Corte dichiara ammissibile il referendum abrogativo parziale della legge n. 283/1962 nelle parti indicate in epigrafe, concernenti i residui di prodotti tossici usati in agricoltura e le relative ordinanze ministeriali sui limiti di tolleranza.
Il principio
Il referendum abrogativo è ammissibile quando il quesito è chiaro, omogeneo e non investe materie costituzionalmente protette; la denominazione del quesito deve corrispondere alla formulazione letterale della norma oggetto di abrogazione.
Domande e risposte
Cosa si chiedeva di abrogare con questo referendum?
Si chiedeva di abrogare le parole dell’art. 5, lett. h), della legge n. 283/1962 che consentivano l’uso di prodotti tossici in agricoltura entro certi limiti fissati con ordinanza ministeriale, eliminando così quella deroga al divieto generale di sostanze tossiche negli alimenti.
La legge sulla sicurezza alimentare è sottratta al referendum?
No. La legge n. 283/1962 non rientra nelle materie protette dall’art. 75, comma 2, Cost. (leggi tributarie, di bilancio, di amnistia, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali), quindi è pienamente soggetta al referendum abrogativo.
Perché la Corte di cassazione aveva già dichiarato legittima la richiesta?
L’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione verifica solo la legittimità formale della raccolta delle firme e del rispetto delle procedure. La Corte costituzionale valuta invece la legittimità sostanziale del quesito: se è ammissibile alla luce della Costituzione.
Norme collegate
- Art. 75 della Costituzione — disciplina il referendum abrogativo e le materie escluse
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