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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sugli artt. 53, comma 1, e 30-bis del codice di procedura civile. Il Tribunale di Roma lamentava che sull’istanza di ricusazione di un membro del tribunale civile decida un collegio dello stesso ufficio, anziché un tribunale di diverso distretto. La Corte richiama la propria sentenza n. 78 del 2002 che aveva già affrontato la questione.
Di cosa si tratta
Nell’ambito di un procedimento di ricusazione civile, il Tribunale di Roma sollevava la questione: nel processo civile, la ricusazione di un giudice del tribunale viene decisa da un collegio dello stesso ufficio; nel processo penale, invece, decide la corte d’appello. Il rimettente riteneva questa differenza incostituzionale.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Roma ha impugnato l’art. 53, comma 1, e l’art. 30-bis del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3, 24, 104 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono, per la decisione sull’istanza di ricusazione di un giudice civile, la competenza di un tribunale di altro distretto.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la questione manifestamente infondata. Richiama la sentenza n. 78 del 2002, in cui aveva già escluso che il diritto a un giudizio equo e imparziale venga violato quando la decisione sulla ricusazione sia affidata a un collegio del medesimo ufficio (purché il giudice ricusato non ne faccia parte), e aveva escluso la violazione del principio di uguaglianza rispetto alla diversa disciplina penale.
Il principio
Il legislatore può diversamente disciplinare la ricusazione nel processo civile e in quello penale, senza che ciò contrasti con i principi costituzionali di uguaglianza e imparzialità del giudice: l’imparzialità è garantita dall’assenza del giudice ricusato nel collegio decidente, non dalla distanza geografica dell’organo giudicante.
Domande e risposte
Chi decide sulla ricusazione di un giudice civile?
Secondo l’art. 53, comma 1, c.p.c., decide il collegio dello stesso tribunale (senza il giudice ricusato). Nel processo penale decide invece la corte d’appello.
La differenza tra rito civile e penale è incostituzionale?
No, secondo la Corte. La diversità è frutto di una scelta legislativa ragionevole, volta a bilanciare imparzialità, speditezza e organizzazione degli uffici giudiziari.
Cosa si intende per “translatio iudicii” nella ricusazione?
È il trasferimento della causa a un ufficio giudiziario di un diverso distretto, così come avviene nelle cause in cui è parte un magistrato (art. 30-bis c.p.c.). Il rimettente ne chiedeva l’estensione alla ricusazione, ma la Corte ha ritenuto che non sia costituzionalmente necessario.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo e imparzialità del giudice
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