Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 409, comma 5, c.p.p., sollevata dal GIP del Tribunale di Milano. Il giudice lamentava un “difetto di coordinamento” normativo: in caso di ordine di formulazione coatta dell’imputazione per un reato a citazione diretta, la norma sembrerebbe imporre la fissazione dell’udienza preliminare inutile. La Corte chiarisce che il testo si interpreta coerentemente senza incorrere nell’irragionevolezza denunciata.

Di cosa si tratta

Quando il GIP ordina al pubblico ministero di formulare l’imputazione (c.d. imputazione coatta), l’art. 409, comma 5, c.p.p. prevede la fissazione dell’udienza preliminare. Ma per i reati di competenza del tribunale monocratico con citazione diretta, l’udienza preliminare non è prevista. Il GIP di Milano sollevava la questione sostenendo che ci fosse un cortocircuito normativo.

La questione di legittimità costituzionale

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano ha impugnato l’art. 409, comma 5, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, nella parte in cui prevede la fissazione dell’udienza preliminare anche quando il reato oggetto dell’imputazione coatta è soggetto a citazione diretta a giudizio.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la questione manifestamente infondata. La premessa interpretativa del rimettente è errata: la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. VI, 2002) e la clausola di compatibilità dell’art. 549 c.p.p. permettono già di leggere la norma nel senso che, per i reati a citazione diretta, il GIP inviti il PM a emettere decreto di citazione diretta, senza udienza preliminare.

Il principio

Il difetto di coordinamento formale nella norma sull’imputazione coatta non genera incostituzionalità: la clausola di compatibilità dell’art. 549 c.p.p. consente un’interpretazione sistematica che elimina l’irragionevolezza denunciata, rendendo superfluo l’intervento della Corte.

Domande e risposte

Cosa succede in concreto quando c’è imputazione coatta per un reato a citazione diretta?

Il GIP, anziché fissare un’inutile udienza preliminare, invita il PM a formulare l’imputazione con decreto di citazione diretta. Lo consente l’interpretazione sistematica della norma.

Perché la questione è manifestamente infondata e non inammissibile?

Perché la Corte ha potuto verificare che la premessa interpretativa del rimettente era errata: la norma, correttamente letta, non produce l’effetto irragionevole denunciato.

Cosa è l’imputazione coatta?

È il meccanismo per cui il giudice, dissentendo dalla richiesta di archiviazione del PM, ordina a quest’ultimo di formulare l’imputazione e procedere con il processo.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.